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Sez. L, Sentenza n. 579 del 18/01/1993 (Rv. 480306 - 01)

Arbitrato - Arbitrato irrituale (o libero) - In genere | Impugnazioni del lodo - Errore - Rilevanza - Natura - Impugnazione per errore di giudizio o per errore di diritto - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480306-01

Arbitrato - Arbitrato irrituale (o libero) - In genere

L'errore che può venire in considerazione ai fini dell'impugnabilità del lodo in tema di arbitrato libero è l'errore sostanziale o essenziale (artt. 1428 e 1429 cod. civ.), che attiene alla formazione della volontà degli arbitri e che ricorre quando questi ultimi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà (cioè quando non abbiano preso in visione degli elementi della controversia o ne abbiano supposto altri inesistenti o abbiano dato come contestati fatti pacifici o viceversa) restando per contro esclusa ogni forma di impugnativa per errore di giudizio, in ordine sia alla valutazione delle prove che all'opportunità delle decisioni adottate in concreto dagli arbitri, o per errore di diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1428, Cod. Civ. art. 1429, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)