Sez. 6, Sentenza n. 3771 del 11/01/2018 Cc. (dep. 26/01/2018) Rv. 272194 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE | Procedimento per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 - Sequestro di somme di denaro ai sensi dell'art. 12-sexies legge n. 356 del 1992 - Conferma della misura cautelare ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990 - Legittimità - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE
È illegittima l'ordinanza con cui il tribunale, in sede di riesame avverso il provvedimento di confisca di una somma di denaro, emesso ai sensi dell'art. 12-sexies, legge 7 agosto 1992, n. 356 nell'ambito di un procedimento per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ravvisando la fattispecie di cui al quinto comma di tale norma, conferma la misura cautelare reale facendo riferimento all'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto tale ordinanza, violando il principio del contraddittorio, muta i parametri applicativi della misura, non più legata alla configurabilità dei presupposti previsti dall'art. 12-sexies, cit., ma all'asserita diretta qualificabilità della somma come provento del delitto in materia di stupefacenti.
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1992 num. 356 art. 12 sexies, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 n. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)