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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6410 del 13/03/2013 (Rv. 625471 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE | Sentenze del giudice di pace secondo equità - Regime introdotto dal d.lgs. n. 40 del 2006 - Appello a motivi limitati di cui all'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ. - Rimedio impugnatorio esclusivo anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto radicale di motivazione - Sussistenza - Conseguenze - Questione di legittimità costituzionale in riferimento al ricorso straordinario, per supposta non impugnabilità per gli anzidetti motivi - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2013-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625471-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE

Avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dal terzo comma dell'art. 339 cod. proc. civ., è l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di motivazione. Ne consegue che è manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 del 2006, per violazione dell'art. 111, settimo comma, Cost., prospettato sotto il profilo che tra i motivi di appello avverso le sentenze secondo equità del giudice di pace non rientrerebbero quelli anzidetti, giacché esso si fonda su un erroneo presupposto interpretativo, dovendosi ritenere tali motivi ricompresi nella formula generale della violazione di norme sul procedimento, con conseguente sottrazione della sentenza al ricorso straordinario, in quanto sentenza altrimenti impugnabile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)