Sez. L, Sentenza n. 8484 del 28/05/2003 (Rv. 563652 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE | Trattamenti pensionistici di fonte convenzionale - Prestazioni - Singoli ratei di pensione - Maturazione a cadenza periodica - Domanda di condanna al versamento dei ratei futuri - Ammissibilità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE
Dal rapporto pensionistico, anche di origine contrattuale (quale quello avente ad oggetto il trattamento erogato dal fondo pensioni di un istituto di credito) non scaturisce una singola complessiva obbligazione, avente ad oggetto una prestazione unitaria da assolvere ratealmente, ma deriva una serie di obbligazioni a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l'intera prestazione dovuta in quel determinato periodo. Ne consegue che, trattandosi di una prestazione da pagarsi periodicamente, il giudice non può emettere una pronunzia con riferimento ad obbligazioni future, la cui sopravvenienza dipenda dal mancato mutamento della situazione di fatto e di diritto esistente al tempo della sentenza. (Nella specie unitamente all'accertamento del suo diritto a fruire dal Fondo integrativo del Monte dei Paschi di Siena, l'istante aveva domandato la corresponsione dei ratei via via maturandi).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)