Sez. 4, Sentenza n. 1263 del 23/04/1969 Ud. (dep. 10/10/1969) Rv. 112883 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONTRAVVENZIONI - CONTESTAZIONE - IN GENERE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - GUIDA SENZA DOCUMENTI -PATENTE - CONTESTAZIONE DI GUIDA SENZA AVER CONSEGUITO LA PATENTE - IMPROCEDIBILITA DELL'AZIONE PENALE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONTRAVVENZIONI - CONTESTAZIONE - IN GENERE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - GUIDA SENZA DOCUMENTI -PATENTE - CONTESTAZIONE DI GUIDA SENZA AVER CONSEGUITO LA PATENTE - IMPROCEDIBILITA DELL'AZIONE PENALE.*
Se al conducente di un autoveicolo, che non abbia esibito la patente agli agenti accertatori, sia stato nel verbale di contravvenzione contestato il reato previsto dall'art 80 codice della strada, e nel giudizio risulti invece che lo stesso era fornito di patente rilasciata prima dell'accertamento, non puo procedersi per la infrazione di cui all'art 90 del detto codice. Invero, essendo la contestazione del reato di cui all'art 80 necessariamente sprovvista dei ragguagli relativi alla oblazione, l'interessato non viene messo in grado di provvedere alla Estinzione della contravvenzione effettivamente mediante oblazione e viene percio meno quella che e da ritenersi una delle funzioni essenziali della contestazione. (Conf 107689, anno 1968 105070, anno 1967, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Legge 15/06/1959 num. 393 art. 90, Cod. Strada art. 90, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 80 CORTE COST., Cod. Strada art. 80 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 140 CORTE COST., Cod. Strada art. 140 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)