Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 313 del 09/01/2018 (Rv. 646998 - 02)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI | - Vendita di terreno con sovrastante fabbricato vetusto - Demolizione dell'immobile - Richiesta di nuova concessione - Riqualificazione dell'atto di vendita del terreno - Rettifica dell'imposta - Ammissibilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI
In materia di imposta di registro, nel caso di vendita di terreno con sovrastante fabbricato vetusto, la successiva richiesta di concessione edilizia per la costruzione di un nuovo immobile, previa demolizione del fabbricato, comporta la riqualificazione dell'atto quale vendita di terreno edificabile e la conseguente rettifica dell'imposta, dovendo il negozio essere sottoposto a tassazione in ragione degli effetti giuridici che oggettivamente produce.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)