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Sez. L, Sentenza n. 5311 del 29/08/1986 (Rv. 447879 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - CONFLITTO DI GIUDICATI - PREVALENZA DI UNO DEI GIUDICATI - ACCERTAMENTO - CRITERI - CRITERIO TEMPORALE - APPLICABILITÀ - LIMITI - CONFLITTO TRA SENTENZE DI ACCERTAMENTO DELL'"AN DEBEATUR" - MOMENTO DEL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA - RILEVANZA - SENTENZA DI APPELLO CONFERMATIVA DI QUELLA DI SECONDO GRADO - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA PRIMA - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447879-01

COSA GIUDICATA CIVILE - CONFLITTO DI GIUDICATI - PREVALENZA DI UNO DEI GIUDICATI - ACCERTAMENTO - CRITERI - CRITERIO TEMPORALE - APPLICABILITÀ - LIMITI - CONFLITTO TRA SENTENZE DI ACCERTAMENTO DELL'"AN DEBEATUR" - MOMENTO DEL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA - RILEVANZA - SENTENZA DI APPELLO CONFERMATIVA DI QUELLA DI SECONDO GRADO - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA PRIMA - CONFIGURABILITÀ.*

Ove sulla medesima questione si siano formati due giudicati contrastanti, al fine di stabilire quale dei due sia prevalente occorre far riferimento al criterio temporale nel senso che deve ritenersi che il secondo giudicato prevalga in ogni caso sul primo, sempre che la seconda sentenza contraria ad altra precedente passata in giudicato non sia sottoposta a revocazione, impugnazione questa che è consentita soltanto ove tale seconda sentenza non abbia pronunciato sulla relativa eccezione di giudicato. Pertanto, alla stregua di tale criterio temporale, mentre nell'ipotesi di conflitto tra sentenze di accertamento dell'an debeatur non può trovare rilievo la pronuncia di liquidazione del quantum, relativa ad una di esse, occorre considerare il momento del passaggio in giudicato delle due sentenze e non già la data degli Atti introduttivi dei due giudizi, né - nel rito del lavoro - quella della lettura dei due dispositivi in udienza, tenendo anche conto che, nel caso di sentenza d'appello confermativa di quella di primo grado, passa in giudicato, non già quest'ultima, ma la prima che costituisce comunque una nuova decisione nel merito sostitutiva di quella di primo grado. (V 4295/74, mass n 372979; (V 2864/69, mass n 342672).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)