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Approvazione del testo di legge del registro

Testo in vigore al

Art. 83

1. L'avveramento delle condizioni sospensive apposte ai contratti o l'esecuzione data al contratto o trasferimento prima che la condizione siasi verificata, deve essere denunziato dalle parti contraenti o dagli interessati entro venti giorni da quello dell'avveramento della condizione o dell'esecuzione del contratto o trasferimento.

2. L'ammontare definitivo dei prezzi e dei corrispettivi dei trasferimenti e degli appalti dichiarati in somma presunta deve essere parimenti denunziato dalle parti contraenti nel termine di venti giorni da quello dell'accertamento definitivo dei prezzi o corrispettivi.

Art. 84

1. I testamenti o qualsiasi altro atto d'ultima volonta' fatti nello Stato o all'estero, e contenenti disposizioni che possono in qualunque modo avere effetto dopo la morte del disponente, debbono essere denunciati e registrati a cura delle persone obbligate alla denunzia dell'eredita' ed entro i termini stabiliti per detta denunzia.

2. A quest'uopo il notaio, l'autorita' giudiziaria o il capo dell'ufficio o archivio pubblico che ritiene l'atto deve, a richiesta delle parti e sulla esibizione dell'attestato di morte del disponente, presentarlo all'ufficio del registro.

3. Debbono pure registrarsi i testamenti revocati o non aventi alcun effetto dopo la morte del disponente, quando se ne voglia far uso, a' termini dell'art. 2.

4. Queste stesse disposizioni si applicano per la registrazione dei processi verbali di deposito dei testamenti olografi e degli atti di ricevimento dei testamenti segreti.

Art. 85

1. Gli atti soggetti alla registrazione in termine fisso non possono essere prodotti in giudizio o inseriti nelle cancellerie se non siano stati registrati, ancorche' non siano scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 80, 81, 82 e 84.

Art. 86

1. I termini stabiliti per la denunzia dei trasferimenti a causa di morte, sono applicabili alle denunzie della riunione dell'usufrutto alla nuda proprieta' nei casi previsti dalla presente legge, a quelle della devoluzione dei lucri dotali e dell'avveramento della sopravvivenza cui siano state subordinate le liberalita'.

2. Queste denunzie devono farsi da coloro a cui favore l'usufrutto, il lucro o la liberalita' si devolve.

Art. 87

1. Nei termini stabiliti dagli articoli precedenti per la registrazione, la denunzia ed il pagamento, non e' compreso il giorno in cui l'atto e' formato.

2. L'ultimo giorno utile per la registrazione, la denunzia ed il pagamento, si compie con l'ora stabilita per la chiusura dell'ufficio del registro, e se il giorno e' festivo, la scadenza e' prorogata al primo giorno seguente non festivo.

Art. 88

1. L'ufficiale del registro non puo' mai differire per piu' di tre giorni la registrazione delle denunzie regolari e la registrazione degli atti, quando le tasse vengano pagate secondo la liquidazione fatta da lui. Egli deve, se richiesto, rilasciare gratuitamente ed in carta libera, un certificato della seguita presentazione dell'atto e della somma depositata per la registrazione. Egli non puo' neppure ritardare il corso di qualsiasi procedimento, trattenendone gli atti e le produzioni. Tuttavia se fra le produzioni si trovi un atto del quale non vi sia obbligo di conservare l'originale, ed esso contenga, elementi che possano in qualunque modo giovare all'amministrazione del registro, ha facolta' di trarne copia e di farla senza spesa certificare conforme all'originale da chi l'ha presentata: in caso di rifiuto puo' ritenere l'atto per 48 ore per desumerne copia autentica.

2. La stessa disposizione si applica anche agli atti per iscrittura privata o stipulati all'estero che sono presentati all'ufficio del registro.

Capo III. Degli uffici competenti ad eseguire la registrazione.

Art. 89

1. Gli uffici del registro' competenti a registrare gli atti sono:

  1. a) l'ufficio nel cui distretto risiede il notaro, per gli atti ricevuti dai notari e per le private scritture da essi autenticate nelle firme;

  2. b) l'ufficio del distretto in cui esercitano rispettivamente le loro funzioni i segretari, i capi o delegati delle pubbliche amministrazioni, i cancellieri giudiziari e gli ufficiali giudiziari ed uscieri per gli atti da essi ricevuti o compiuti e che devono essere registrati;

  3. c) l'ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate, ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso;

  4. d) l'ufficio del distretto in cui sono situati gli immobili ai quali si riferiscono gli atti esteri soggetti a registrazione in termine fisso. Se gli immobili sono situati in piu' distretti, l'atto estero deve essere registrato nell'ufficio di quel distretto nel quale e' situata la maggior parte di essi.

2. Tutti gli altri atti per scrittura privata o fatti all'estero, i contratti verbali e gli atti da prodursi in giudizio, quando non sono soggetti a registrazione in termine fisso, possono essere registrati in qualunque ufficio di registro del Regno.

Art. 90

1. L'avveramento della condizione sospensiva, la esecuzione di un contratto o trasferimento condizionato prima che la condizione siasi avverata, la riunione dell'usufrutto alla nuda proprieta' e l'ammontare definitivo dei prezzi e dei corrispettivi dei trasferimenti e degli appalti dichiarati in somma presunta, devono essere denunziati all'ufficio del registro nel quale fu registrato il contratto o trasferimento condizionato o il passaggio della nuda proprieta' o il contratto per prezzo da determinarsi.

2. Parimente le denunzie della rinunzia ad eredita' od a allegato, della devoluzione dei lucri dotali e quelle dell'avveramento delle liberalita' fatte a contemplazione di matrimonio o subordinate all'eventualita' della sopravvivenza, debbono presentarsi all'ufficio nel quale fu registrata la successione o l'atto contenente la costituzione di dote o la liberalita' eventuale.

Titolo III. Del pagamento delle tasse, dell'azione personale e reale per la loro riscossione, e degli effetti della mancata o ritardata richiesta della registrazione e della denunzia incompleta.

Capo I. Del pagamento delle tasse e dell'azione personale e reale per la loro riscossione.

Art. 91

1. Per gli atti tra vivi il pagamento della tassa deve essere contemporaneo alla registrazione e risultare da questa. Mancando il pagamento, la presentazione dell'atto e la denunzia del contratto verbale, si considerano come non avvenute, ed alla scadenza del termine si incorre nelle sanzioni stabilite per la omessa registrazione.

2. Per la riunione dell'usufrutto alla nuda proprieta', per la devoluzione dei lucri dotali, per l'avveramento delle liberalita' subordinate all'eventualita' della sopravvivenza, per quello delle condizioni sospensive apposte ai contratti, come pure per l'accertamento definitivo del prezzo o valore nelle alienazioni di immobili e dei contratti di appalto a prezzo presunto di cui all'art. 32, il pagamento della tassa tenuta in sospeso, o di quella complementare, deve eseguirsi entro i due mesi successivi alla scadenza dei termini fissati con gli articoli 86 e 83 per le rispettive denunzie.

Art. 92

1. Ai debitori delle tasse di consolidazione di usufrutto che riguardano valori immobiliari, e delle eventuali sopratasse, e' concesso, a loro domanda, di eseguirne il pagamento a rate in un termine non maggiore di anni quattro con la corresponsione dell'interesse scalare del cinque per cento.

2. E' in facolta' dell'Amministrazione di concedere uguale dilazione, alle medesime condizioni, per il pagamento delle dette tasse ed eventuali sopratasse che si riferiscono a valori mobiliari.

3. Il privilegio stabilito dall'art. 97 di questa legge e' esteso a tutto il periodo della dilazione, fino al pagamento del debito.

4. La concessione della dilazione e' fatta nei modi e con le guarentigie da stabilirsi con regolamento e deve risultare da atto scritto. Quando l'atto di dilazione sia stipulato prima della scadenza del termine fissato pel pagamento della tassa, il debitore non incorre nella sopratassa di tardivo pagamento.

5. Se il debitore ritarda il pagamento anche di una rata oltre venti giorni dalla scadenza, decade dal beneficio della dilazione ed e' obbligato a pagare in una sola volta le rate residue coi relativi interessi maturati ed incorre inoltre nella sopratassa di tardivo pagamento sul solo ammontare della tassa tuttora dovuta.

6. L'atto di sottomissione e garanzia per le suddette dilazioni e' soggetto alla tassa fissa di registro di cui all'art. 55 della tariffa allegato A ed e' esente dalle tasse di bollo ed ipotecarie.

Art. 93

1. Salvi gli obblighi dei funzionari e delle persone indicate nei precedenti articoli 80, 81, 82, 83, 84 e 86, sono inoltre solidalmente tenuti verso l'Amministrazione dello Stato per il pagamento della tassa di registro:

  1. 1° Per le tasse dovute sugli atti contemplati nella prima parte della tariffa, sulle convenzioni verbali soggette a registrazione, e sugli atti stipulati all'estero, tutte le parti contraenti e quelle nel cui interesse fu richiesta la formalita' della registrazione;

  2. 2° Per le tasse sulle sentenze, sui decreti, provvedimenti ed altri atti giudiziari, nei procedimenti contenziosi nella materia civile e commerciale, le parti istanti e quelle che fanno uso delle sentenze, dei decreti, provvedimenti ed altri atti, di che sopra, e i rispettivi loro procuratori, nonche' le parti a carico delle quali siano state poste le relative spese in proporzione della loro condanna nelle medesime; pero' la responsabilita' dei procuratori e' limitata alle tasse giudiziali;

  3. 3° Per le tasse dovute sui decreti e provvedimenti con cui sono rese esecutorie le sentenze degli arbitri e dei tribunali esteri, e per le tasse dovute su queste sentenze, le parti che hanno richiesto il decreto o provvedimento, o i loro procuratori;

  4. 4° Per le tasse che si rendono esigibili sugli atti e trasferimenti sottoposti a condizione sospensiva, le parti contraenti e tutti coloro a cui profitta l'avveramento della condizione o la esecuzione del contratto o del trasferimento;

  5. 5° Per le tasse sulla riunione dell'usufrutto alla nuda proprieta', coloro che consolidano l'usufrutto con la proprieta', i loro eredi od aventi causa;

  6. 6° Per le tasse dovute sugli atti di ultima volonta', gli eredi, i legatari, i loro tutori, curatori od amministratori e gli esecutori testamentari.

Art. 94

1. Negli atti stipulati fra lo Stato ed i privati le tasse sono a carico:

  1. 1) dell'acquirente, cessionario o deliberatario nelle vendite, cessioni, aggiudicazioni ed altre alienazioni di beni mobili ed immobili, tanto in proprieta' che in usufrutto;

  2. 2) del conduttore negli atti di locazione di cose o di opere personali;

  3. 3) degli appaltatori, cottimanti e impresari nei contratti d'appalto, cottimo o imprese, e nelle relative cauzioni;

  4. 4) della parte debitrice nelle obbligazioni;

  5. 5) della parte liberata nelle quietanze ed altre liberazioni.

2. Nelle permute la tassa e' a carico dello Stato e del privato in parti uguali, se eguali sono i valori permutati; se vi ha plusvalenza, la maggiore tassa di trasferimento e' a carico della parte che riceve il valore maggiore.

3. Per le transazioni che non contengono alcuno dei contratti sopra indicati, la tassa va divisa a meta' tra l'erario ed il privato.

4. In tutti gli altri casi la tassa e' a carico comune dell'erario nazionale e dei privati che contrattano collo Stato in ragione dell'interesse rispettivo nel contratto, salva l'esenzione per la parte di tassa dovuta dallo Stato, a' termini del disposto dell'art. 1 della tabella, allegato C.

5. Si ha per non apposto qualunque patto diretto a derogare a queste disposizioni.3147

Art. 95

1. L'Amministrazione dello Stato non ha azione contro i pubblici funzionari ed ufficiali indicati nell'art. 80 per conseguire il pagamento delle tasse complementari o suppletive.

Art. 96

1. La quietanza delle tasse pagate per la registrazione e' posta sull'atto originale o sulla copia presentata per gli atti esteri o sull'esemplare da restituirsi al denunziante per le denunzie che debbono farsi in doppio esemplare.

2. Quando si tratta di tasse complementari o suppletive, e in fine di tasse in altro modo pagate direttamente dalle parti, la quietanza e' rilasciata in foglio separato. Tale quietanza deve indicare l'ufficio che la rilascia, la natura dell'atto o la causale del complemento o supplemento di tassa, la data della registrazione o riscossione, il foglio, il numero del registro e l'ammontare in tutte lettere della tassa riscossa.

Art. 97

1. Lo Stato ha privilegio, secondo le norme stabilite dal codice civile, per la riscossione delle tasse di registro sui mobili ed immobili cui la tassa si riferisce. Questo privilegio garantisce anche la tassa di registro dovuta sul maggior valore accertato nel giudizio di stima.

2. L' azione si estingue nei termini stabiliti dalla presente legge per domandare il pagamento della tassa o del suo supplemento.

Art. 98

1. Gli ufficiali pubblici e tutti coloro i quali, a termini di questa legge, hanno pagato la tassa di registro per conto delle parti obbligate, si intendono subentrati in tutte le ragioni, azioni e privilegi dell'amministrazione, e per conseguire il rimborso, qualunque sia la somma, hanno diritto di ottenere dal pretore del luogo in cui essi risiedono un ordine di pagamento che sara' esecutivo dopo 24 ore dall'intimazione.

2. Nella relativa esecuzione non si ha riguardo alle opposizioni fondate sul motivo che le tasse pagate non fossero dovute, o fossero dovute in somma minore.

3. Il debitore della tassa non puo' reclamare contro l'amministrazione del registro, se non dimostra di avere gia' eseguito il rimborso a coloro che, a' termini della presente legge, pagarono per lui.

Capo II. Degli effetti della mancata o ritardata registrazione e della denunzia infedele o non completa.

Art. 99

1. I notari, i funzionari ed ufficiali indicati nell'art. 80 che entro il termine stabilito non abbiano assoggettato i loro atti alla registrazione, ovvero non abbiano adempiuto agli altri obblighi stabiliti nella seconda parte del n. 2 dello stesso articolo, incorrono, in proprio e per ogni atto, in una sopratassa uguale a sei decimi della tassa dovuta, e mai minore di lire due.

2. Quando l'atto debba essere registrato a debito, la sopratassa e' applicata nella misura di un ventesimo della tassa dovuta, e mai minore di lire due.

3. Nessuna sopratassa e' applicabile quando il ritardo ad assoggettare gli atti alla registrazione provenga da impedimento di forza maggiore debitamente giustificato e riconosciuto dall'intendente di finanza ed in caso di controversia, dalla competente autorita' giudiziaria, e purche' la formalita' della registrazione sia eseguita entro il termine di dieci giorni successivi alla cessazione dell'impedimento.

4. Ai notari, funzionari ed ufficiali e' riservato il regresso verso le parti per il rimborso delle sopratasse da essi pagate, quando non siano stati loro somministrati i fondi necessari per pagare le tasse di Registro.

Art. 100

1. Salva la disposizione dell'articolo seguente, per le scritture private non autenticate, per gli atti stipulati all'estero e per i testamenti che non siano stati registrati entro il termine prescritto, e' applicata, oltre la tassa, una sopratassa, eguale all'ammontare della tassa aumentata di un quinto e mai minore di lire due.3240

Art. 101

1. Fermo il disposto dell'art. 3 del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1781, la sopratassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni degli altri beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, e' in ragione di sei volte la tassa.40

Art. 102

1. Una sopra tassa eguale a sei decimi della tassa e' dovuta per l'omessa o tardiva denunzia:

  1. a) della riunione dell'usufrutto alla nuda proprieta';

  2. b) della devoluzione dei lucri dotali e dell'avveramento della sopravvivenza cui siano state subordinate le liberalita';

  3. c) dell'avveramento delle condizioni sospensive apposte ai contratti;

  4. d) dell'ammontare definitivo del prezzo o del valore nelle alienazioni di immobili e nei contratti di appalto a prezzo presunto di cui all'art. 32;

  5. e) dell'importo dei proventi lordi effettivi dei contratti di concessione di pubblici servizi e relativi atti di cessione ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 9 maggio 1935, n. 606.

Art. 103

1. Oltre alle sopratasse stabilite dal precedente articolo, e' dovuta una sopratassa eguale al 10 per cento della sola tassa, quando il pagamento delle tasse e sopratasse non sia eseguito nei termini stabiliti dall'art. 91, e nel caso di cui alla lettera e), entro due mesi successivi alla scadenza del termine per la denunzia stabilita dall'art. 3 del R. decreto-legge 9 maggio 1935, n. 606.

2. Uguale sopratassa e' dovuta nei casi di insufficiente valutazione o di maggior valore determinato mediante concordato, quando il pagamento non sia eseguito nei venti giorni da quello in cui a mezzo di usciere, sia stata notificata la relativa liquidazione.