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Sez. 3, Sentenza n. 1978 del 21/07/1966 (Rv. 323842 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SPESE GIUDIZIALI - PRONUNCIA DI ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA DI REGOLAMENTO - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1966-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323842-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SPESE GIUDIZIALI - PRONUNCIA DI ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA DI REGOLAMENTO - EFFETTI.*

L'accoglimento dell'istanza di regolamento di Competenza, con la Cassazione della sentenza con la quale il giudice si sia dichiarato incompetente, travolge anche la statuizione accessoria relativa alle spese per effetto di tale Cassazione, sorge nella Corte suprema il potere-dovere di pronunciare sulle spese di tutti i precedenti giudizi, sia direttamente, sia rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)