Sez. 2, Sentenza n. 3521 del 22/05/1997 Cc. (dep. 23/12/1997) Rv. 209591 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Giudizio di cassazione - Annullamento del provvedimento impugnato in relazione agli indizi di colpevolezza - Interesse del ricorrente ad una decisione anche in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari - Persistenza - Dovere del giudice di legittimità di pronunciarsi anche a tale proposito - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
In tema di impugnazione delle misure cautelari, la pronuncia di annullamento dell'ordinanza cautelare per vizio della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non assorbe quella relativa alle esigenze cautelari, qualora queste siano state parimenti messe in discussione nel ricorso; permane infatti l'interesse dell'indagato ad una decisione sul punto, in relazione al quale il giudice di legittimità è comunque chiamato a pronunciarsi.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)