Sez. 2, Sentenza n. 3793 del 22/11/1968 (Rv. 337199 - 01)
SEDE DELLA PERSONA - ELEZIONE DI DOMICILIO - MODALITA.*
SEDE DELLA PERSONA - ELEZIONE DI DOMICILIO - MODALITA.*
Per quanto attiene alla elezione di domicilio prevista dall'art. 47 cod. civ., trattandosi di una deroga alle regole generali sul domicilio e di rinunzia al diritto di essere citati nel proprio domicilio e davanti al giudice naturale, occorre che le parti si pronunzino in ordine ad essa in modo espresso, esplicito ed univoco, tale cioe da non dare luogo a dubbi circa la loro effettiva volonta. (nella specie, le parti si erano limitate alla semplice indicazione dei rispettivi domicili reali nel preambolo della scrittura privata nella quale era consacrato il contratto tra di esse stipulato. I giudici di merito avevano escluso che cio equivalesse ad elezione di domicilio, la suprema Corte nel ritenere esatta la pronuncia ha enunciato il principio che precede).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)