Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato
Testo vigente
Art. 87
1. Nel caso in cui al nuovo incanto nessuno si presenti a fare un'ulteriore offerta di aumento o di ribasso, l'aggiudicazione rimane definitiva a favore di colui sull'offerta del quale fu riaperto l'incanto.
Art. 88
1. Avvenuta la definitiva aggiudicazione, si procede nel piu' breve termine alla stipulazione del contratto, tranne i casi in cui il verbale di aggiudicazione tenga luogo di contratto.
Sezione II. Procedimento per le licitazioni, per l'appalto-concorso e per le trattative private.
Art. 89
1. Si procede alla licitazione privata:
a) invitando per mezzo di avvisi particolari persone o ditte ritenute idonee per l'oggetto della licitazione, a comparire in luogo, giorno ed ora determinata, per presentare le loro offerte;
b) mediante l'invio, alle persone che si presumono idonee per l'oggetto della licitazione, di uno schema di atto in cui sia descritto l'oggetto dell'appalto e le condizioni generali e speciali, con invito di restituirlo munito della propria firma e colla offerta del prezzo pel quale sarebbero disposte ad eseguire l'appalto o con l'indicazione del miglioramento sul prezzo base, se questo sia stato stabilito dall'amministrazione.
2. Nel primo caso gli invitati presentano le loro offerte a voce se la licitazione dev'essere verbale, o per iscritto se ad offerte segrete.
3. Se altrimenti non sia stato indicato negli avvisi, l'autorita' delegata, dopo invitati ancora i concorrenti a fare una nuova offerta a miglioramento di quella piu' vantaggiosa presentata, aggiudica l'impresa, seduta stante, al migliore offerente.
4. Nel secondo caso, l'autorita' che deve aggiudicare l'appalto, in un giorno ed ora da indicarsi alle persone state invitate a concorrere, procede in pubblica seduta all'apertura delle obbligazioni ricevute, e delibera la provvista od il lavoro al miglior offerente, stendendo verbale di deliberamento dal quale risultino le ditte invitate a concorrere, le offerte ricevute e l'esito della licitazione.
5. Tale verbale deve essere corredato anche di copia delle obbligazioni ricevute dalle ditte concorrenti e non rimaste deliberatarie.
6. Sono applicabili alle licitazioni private le norme sancite dagli articoli 67, 68, 69, 72, 75, 76, 77 e 83.
7. Se la licitazione privata e' fatta col metodo delle offerte segrete di cui all'articolo 73, lettera b), cio' deve essere dichiarato nell'invito.
8. Sono ammesse le offerte per procura, ma non quelle per persona da nominare.
Art. 90
1. Nel caso di cui al n. 6 dell'art. 38 del presente regolamento sono invitati alla licitazione coloro i quali, dopo avvisi pubblicati due volte nella Gazzetta Ufficiale del Regno, abbiano provato di avere i requisiti necessari per l'adempimento delle condizioni previste nel citato n. 6.
Art. 91
1. Quando si procede con la forma dell'appalto-concorso le persone o ditte invitate dall'amministrazione ai sensi dell'art. 4 della legge, presentano il progetto di lavori o delle forniture coi prezzi relativi, nei termini, modi e forme che sono stabiliti nell'invito.
2. L'amministrazione procede insindacabilmente alla scelta del progetto che ritiene preferibile, sentito, ove lo creda necessario, il parere di una Commissione all'uopo nominata, e stipula poi il contratto con l'offerente prescelto.
Art. 92
1. La trattativa privata ha luogo quando, dopo aver interpellato, se cio' sia ritenuto conveniente, piu' persone o ditte, si tratta con una di esse.
Capo IV. Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti.
Sezione I. Stipulazione dei contratti
Art. 93
1. I contratti sono stipulati da un pubblico ufficiale delegato a rappresentare l'amministrazione.
2. La delegazione deriva dalla legge, dal presente regolamento o dai regolamenti speciali delle singole amministrazioni.
3. In difetto deve risultare da apposito decreto da emettersi dal ministro e da unirsi al contratto.
Art. 94
1. I contratti che si fanno nelle amministrazioni centrali sono stipulati dai ministri, dai sottosegretari di Stato o dai direttori generali o altri funzionari equiparati.
2. Negli uffici di prefettura sono stipulati dai prefetti o dai viceprefetti e in quelli di sottoprefettura dai sottoprefetti.
3. Nelle intendenze di finanza i contratti sono stipulati dagli intendenti o dai vice-intendenti e nelle altre amministrazioni compartimentali o provinciali dai loro direttori o dai funzionari che normalmente ne fanno le veci.
4. In tutti gli altri uffici si stipulano dai rispettivi capi.
Art. 95
1. I contratti e i processi verbali di aggiudicazione, nelle aste e nelle licitazioni private, sono ricevuti da un funzionario designato quale ufficiale rogante, di grado non inferiore al nono.
2. Nelle amministrazioni centrali tale funzionario viene nominato con decreto del ministro e in quelle provinciali o compartimentali con decreto del capo di esse, il quale ne invia copia autentica al ministero da cui dipende.
3. L'ufficiale rogante autentica le copie degli atti originali, da lui ricevuti, per ogni effetto di legge e rilascia le copie stesse alle parti che ne facciano richiesta.
Art. 96
1. I contratti in forma pubblica sono ricevuti con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge notarile per gli atti notarili, in quanto applicabili.
Art. 97
1. Quando si debba stipulare formale contratto, dopo che sia intervenuto verbale di aggiudicazione in seguito a pubblico incanto o a privata licitazione, il contratto e' stipulato, in nome dell'amministrazione, dallo stesso funzionario che presiedette all'asta o alla licitazione
Art. 98
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 13 FEBBRAIO 2001, N. 189
Art. 99
1. I contratti stipulati nella forma prescritta dagli articoli precedenti hanno forza di titolo autentico per ogni effetto di legge e vanno percio' soggetti ad ogni formalita' fiscale voluta dalle leggi generali per gli atti pubblici.
2. Ad essi sono allegati i necessari documenti.
3. Degli atti amministrativi approvati con decreti Reali o ministeriali e contenenti norme di carattere regolamentare o capitoli generali d'oneri basta fare menzione, senza che sia d'uopo di allegarli.
Art. 100
1. L'Ufficiale rogante deve custodire i contratti in fascicoli per ordine cronologico e tenerne il repertorio.
2. I contratti di qualsiasi specie non sono mai da comprendersi fra le carte da vendersi o da distruggersi.
Art. 101
1. I contratti a trattativa privata formati a termini dell'articolo 17 della legge sono stipulati, nell'interesse dell'amministrazione, dai funzionari indicati negli articoli 93 e 94 del presente regolamento.
2. Per quelli risultanti da corrispondenza, secondo l'uso del commercio, le lettere dell'amministrazione debbono essere firmate da un funzionario delegato ai sensi dei suddetti articoli.
Art. 102
1. Quando i capi delle rispettive amministrazioni o l'altra parte contraente ne facciano richiesta, i contratti possono essere stipulati per mano di notaio, secondo le ordinarie forme del relativo procedimento.
Sezione II. Approvazione dei contratti
Art. 103
1. I contratti sono approvati con decreto.
2. Il ministro puo' delegare l'approvazione dei contratti sul progetto dei quali non sia necessario l'avviso del consiglio di Stato.
3. Non puo' pero' essere mai delegata l'approvazione di un contratto al funzionario dal quale fu stipulato, salvo il caso previsto nell'ultimo comma dell'art. 19 della legge e nell'articolo 105 del presente regolamento.
Art. 104
1. Le convenzioni e i contratti, sui quali siasi pronunciato il consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 12, n. 5 del testo unico di legge sul consiglio medesimo, modificato con l'articolo 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840, e che debbano essere approvati per legge, sono presentati al Parlamento ai termini dell'articolo 29 della legge, di concerto col ministro delle finanze.
2. Quelli, di tali convenzioni e contratti, per i quali non occorra l'approvazione per legge, non possono essere approvati e resi esecutivi, ove manchino le corrispondenti disponibilita' sui fondi inscritti in bilancio, se non siano previamente autorizzati gli stanziamenti necessari.
Art. 105
1. La facolta' di cui all'ultimo comma dell'art. 19 della legge e' conferita mediante decreto ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti, quando il presunto importo degli oggetti da vendere superi le lire ventimila.
2. La facolta' stessa puo' essere data preventivamente con efficacia continuativa, dopo sentito il parere del consiglio di Stato e con decreto registrato alla Corte dei conti, per tutti quei contratti pei quali concorrano costantemente e periodicamente le circostanze che danno luogo alla eccezione stabilita nel comma stesso.
Art. 106
1. Pei contratti che non sono stipulati nei ministeri, l'autorita' delegata ne trasmette copia autentica al ministero competente, unendovi i relativi documenti.
Art. 107
1. I ministri e le autorita' delegate per l'approvazione dei contratti verificano la regolarita' della seguita stipulazione, e la conformita' dei patti stipulati coi capitoli d'oneri, e le altre condizioni e clausole prestabilite.
2. Se nelle trattative occorse e nella stipulazione di un contratto si fosse variata alcuna delle condizioni prestabilite, o altre ne fossero state eliminate ed altre aggiunte, e se gia' sul progetto del contratto fosse stato sentito il parere del consiglio di Stato, e' necessario, prima di approvare e rendere eseguibile il contratto, sentire il parere del consiglio medesimo sulla convenienza delle occorse modificazioni.