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Sez. 6, Sentenza n. 13864 del 16/03/2017 Cc. (dep. 21/03/2017) Rv. 269648 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | Autonoma valutazione da parte del giudice - Contenuto - Obbligo di esplicitare i criteri a fondamento della decisione - Sufficienza - Obbligo di riscrittura " originale" - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269648-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE

In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la previsione di "autonoma valutazione" delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292, comma primo, lett.c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento, i criteri adottati a fondamento della decisione e non implica, invece, la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi o circostanze rilevanti ai fini della disposizione della misura.

Riferimenti normativi: Legge 16/04/2015 num. 47, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)