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Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo in vigore al

Art. 264 Cooperazione con le autorità di vigilanza di paesi terzi

1. La Commissione può presentare al Consiglio proposte per negoziare accordi con uno o più paesi terzi in merito alle modalità di esercizio della vigilanza di gruppo su:

  1. a) imprese di assicurazione o di riassicurazione che hanno come imprese partecipanti imprese ai sensi dell’articolo 213 aventi la sede in un paese terzo; e

  2. b) imprese di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi che hanno come imprese partecipanti imprese ai sensi dell’articolo 213 aventi la sede nella Comunità.

2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 mirano, in particolare, a permettere:

  1. a) alle autorità di vigilanza degli Stati membri di ottenere le informazioni necessarie per la vigilanza a livello di gruppo delle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede nella Comunità che hanno imprese figlie o detengono partecipazioni in imprese fuori della Comunità; e

  2. b) alle autorità di vigilanza di paesi terzi di ottenere le informazioni necessarie per la vigilanza a livello di gruppo delle imprese di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi con sede nel loro territorio che hanno imprese figlie o detengono partecipazioni in imprese in uno o più Stati membri.

3. Fatto salvo l’articolo 300, paragrafi 1 e 2, del trattato, la Commissione, assistita dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, esamina il risultato dei negoziati di cui al paragrafo 1.

Capo V. Società di partecipazione assicurativa mista

Art. 265 Operazioni infragruppo

1. Gli Stati membri assicurano che se l’impresa madre di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione è una società di partecipazione assicurativa mista, le autorità di vigilanza responsabili per la vigilanza di dette imprese di assicurazione o di riassicurazione esercitino la vigilanza generale sulle operazioni tra dette imprese di assicurazione o di riassicurazione e la società di partecipazione assicurativa mista e le sue imprese partecipate.

2. Si applicano, mutatis mutandis, l’articolo 245, gli articoli da 249 a 255 e l’articolo 258.

Art. 266 Cooperazione con paesi terzi

Alla cooperazione con i paesi terzi si applica, mutatis mutandis, l’articolo 264.

Titolo IV. Risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione

Capo I. Ambito di applicazione e definizioni

Art. 267 Ambito di applicazione del presente titolo

Il presente titolo si applica ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione riguardanti:

  1. a) le imprese di assicurazione;

  2. b) le succursali, situate nel territorio della Comunità, di imprese di assicurazione di un paese terzo.

Art. 268 Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

  1. a) «autorità competenti», le autorità amministrative o giudiziarie degli Stati membri competenti in materia di provvedimenti di risanamento o di procedure di liquidazione;

  2. b) «succursale», una presenza permanente di un’impresa di assicurazione nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, che svolge attività assicurative;

  3. c) «provvedimenti di risanamento», i provvedimenti che implicano un intervento dell’autorità competente, destinati a salvaguardare o riassestare la situazione finanziaria di un’impresa di assicurazione e che incidono sui diritti preesistenti di parti diverse dall’impresa di assicurazione stessa, compresi, ma non solo, i provvedimenti che comportano la possibilità di una sospensione dei pagamenti, di una sospensione delle procedure di esecuzione o di una riduzione dei crediti;

  4. d) «procedure di liquidazione», le procedure concorsuali comportanti la realizzazione dell’attivo di un’impresa di assicurazione e l’appropriata distribuzione dei proventi tra i creditori, gli azionisti o i membri, che implicano necessariamente un intervento delle autorità competenti, compreso il caso in cui la procedura concorsuale si concluda con un concordato o un provvedimento analogo, e indipendentemente dal fatto che tali procedure si basino o meno sull’insolvenza e abbiano carattere volontario o obbligatorio;

  5. e) «amministratore straordinario», la persona o l’organo nominato dalle autorità competenti con la funzione di gestire i provvedimenti di risanamento;

  6. f) «liquidatore», la persona o l’organo nominato dalle autorità competenti o dagli organi di un’impresa di assicurazione con la funzione di gestire le procedure di liquidazione;

  7. g) «credito di assicurazione», un importo dovuto da un’impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l’impresa di assicurazione, e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettere b) e c), nell’ambito di attività di assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore delle predette persone, allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti.

Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un’impresa di assicurazione prima dell’avvio delle procedure di liquidazione in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione di contratti e operazioni, di cui al primo comma, lettera g), in virtù della legge applicabile a tali contratti e operazioni.

2. Ai fini dell’applicazione del presente titolo ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione sulla succursale, situata in uno Stato membro, di un’impresa di assicurazione di un paese terzo, si intende per:

  1. a) «Stato membro di origine», lo Stato membro in cui alla succursale è stata rilasciata l’autorizzazione conformemente agli articoli da 145 a 149;

  2. b) «autorità di vigilanza», le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine;

  3. c) «autorità competenti», le autorità competenti dello Stato membro di origine.

Capo II. Provvedimenti di risanamento

Art. 269 Adozione dei provvedimenti di risanamento Legge applicabile

1. Le autorità competenti dello Stato membro di origine sono le sole competenti a decidere l’applicazione di provvedimenti di risanamento ad un’impresa di assicurazione, incluse le succursali.

2. I provvedimenti di risanamento non ostano all’apertura di procedure di liquidazione da parte dello Stato membro di origine.

3. I provvedimenti di risanamento sono disciplinati dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure applicabili nello Stato membro di origine, salvo se gli articoli da 285 a 292 dispongano diversamente.

4. I provvedimenti di risanamento adottati in conformità alla legislazione dello Stato membro di origine producono tutti i loro effetti in tutta la Comunità, senza ulteriori formalità, inclusi quelli nei confronti dei terzi negli altri Stati membri, anche se la legge di questi altri Stati membri non prevede siffatti provvedimenti di risanamento o ne subordina l’applicazione a condizioni che non ricorrono.

5. I provvedimenti di risanamento producono i loro effetti in tutta la Comunità non appena hanno efficacia nello Stato membro di origine.

Art. 270 Informazione delle autorità di vigilanza

Le autorità competenti dello Stato membro di origine informano con la massima celerità le autorità di vigilanza di tale Stato membro della propria decisione in merito a provvedimenti di risanamento, possibilmente prima dell’adozione, o altrimenti subito dopo. Le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine informano con la massima celerità le autorità di vigilanza di tutti gli altri Stati membri della decisione di adottare provvedimenti di risanamento, nonché degli effetti concreti che da tali provvedimenti potrebbero derivare.

Art. 271 Pubblicazione delle decisioni relative ai provvedimenti di risanamento

1. Se nello Stato membro di origine è possibile impugnare un provvedimento di risanamento, le autorità competenti dello Stato membro di origine, l’amministratore straordinario o ogni altra persona a ciò legittimata nello Stato membro di origine rendono pubblica la decisione su un provvedimento di risanamento secondo le procedure di pubblicazione previste nello Stato membro di origine e, inoltre, pubblicano nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con la massima celerità un estratto dell’atto che adotta il provvedimento di risanamento. Le autorità di vigilanza degli altri Stati membri che sono state informate della decisione in merito ad un provvedimento di risanamento a norma dell’articolo 270 possono provvedere alla pubblicazione di detta decisione nei rispettivi territori nel modo che ritengono opportuno.

2. Le pubblicazioni di cui al paragrafo 1 specificano l’autorità competente dello Stato membro di origine, la legge applicabile ai sensi dell’articolo 269, paragrafo 3, e l’amministratore straordinario eventualmente nominato. Esse avvengono nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si pubblica l’informazione.

3. I provvedimenti di risanamento si applicano indipendentemente dalle disposizioni in materia di pubblicazione di cui ai paragrafi 1 e 2 e producono tutti i loro effetti nei riguardi dei creditori, a meno che le autorità competenti dello Stato membro di origine o la legge di tale Stato membro dispongano diversamente.

4. Se i provvedimenti di risanamento ledono esclusivamente i diritti di azionisti, membri o dipendenti di un’impresa di assicurazione, in tali qualità, i paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano a meno che la legge applicabile ai provvedimenti di risanamento lo preveda. Le autorità competenti stabiliscono come informare le parti di cui al primo comma in conformità della legge applicabile.

Art. 272 Informazione dei creditori noti Diritto di insinuare crediti

1. Se la legge dello Stato membro di origine esige che, per essere riconosciuto, un credito debba essere insinuato o prevede l’obbligo di notificare il provvedimento di risanamento ai creditori la cui residenza abituale, domicilio o sede è situato in tale Stato, le autorità competenti dello Stato membro di origine o l’amministratore straordinario informano altresì i creditori noti aventi la cui residenza abituale, domicilio o sede è situato in un altro Stato membro, secondo l’articolo 281 e l’articolo 283, paragrafo 1.

2. Se la legge dello Stato membro di origine prevede per i creditori la cui residenza abituale, domicilio o sede è situato in tale Stato membro il diritto di insinuare i loro crediti o di presentare le osservazioni ad essi relative, lo stesso diritto spetta ai creditori la cui residenza abituale, domicilio o sede è situato in un altro Stato membro, secondo l’articolo 282 e l’articolo 283, paragrafo 2.

Capo III. Procedure di liquidazione

Art. 273 Apertura delle procedure di liquidazione Informazione delle autorità di vigilanza

1. Le autorità competenti dello Stato membro di origine sono le sole competenti a decidere dell’apertura di una procedura di liquidazione nei confronti di un’impresa di assicurazione, incluse le sue succursali in altri Stati membri. Tale decisione può essere presa in assenza o a seguito dell’adozione di provvedimenti di risanamento.

2. La decisione relativa all’apertura di una procedura di liquidazione di un’impresa di assicurazione, incluse le sue succursali in altri Stati membri, adottata ai sensi della legge dello Stato membro di origine è riconosciuta, senza ulteriori formalità in tutta la Comunità e vi produce effetti non appena la decisione stessa produce effetti nello Stato membro in cui è stata aperta la procedura.

3. Le autorità competenti dello Stato membro di origine informano con la massima celerità le autorità di vigilanza di detto Stato membro della decisione di aprire una procedura di liquidazione, possibilmente prima dell’apertura della procedura, o altrimenti subito dopo. Le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine informano con la massima celerità le autorità di vigilanza di tutti gli altri Stati membri della decisione di aprire una procedura di liquidazione nonché degli effetti concreti che tale procedura potrebbe avere.

Art. 274 Legge applicabile

1. La decisione di aprire una procedura di liquidazione relativa ad un’impresa di assicurazione, la procedura di liquidazione ed i relativi effetti sono disciplinati dalla legge applicabile nello Stato membro di origine, salvo se gli articoli da 285 a 292 dispongano altrimenti.

2. La legge dello Stato membro di origine determina almeno quanto segue:

  1. a) i beni che sono oggetto di spossessamento e la sorte dei beni acquisiti dall’impresa di assicurazione dopo l’apertura della procedura di liquidazione;

  2. b) i poteri dell’impresa di assicurazione e del liquidatore;

  3. c) le condizioni di opponibilità della compensazione;

  4. d) gli effetti della procedura di liquidazione sui contratti in corso di cui l’impresa di assicurazione è parte;

  5. e) gli effetti della procedura di liquidazione sulle azioni giudiziarie individuali, eccettuati i procedimenti pendenti, di cui all’articolo 292;

  6. f) i crediti da insinuare al passivo dell’impresa di assicurazione e la sorte di quelli successivi all’apertura della procedura di liquidazione;

  7. g) le disposizioni relative all’insinuazione, alla verifica e all’ammissione dei crediti;

  8. h) le disposizioni relative alla ripartizione del ricavato della liquidazione dei beni, il grado dei crediti e i diritti dei creditori che sono stati in parte soddisfatti dopo l’apertura della procedura di liquidazione in base a un diritto reale o mediante compensazione;

  9. i) le condizioni e gli effetti della chiusura della procedura di liquidazione, in particolare mediante concordato;

  10. j) i diritti dei creditori dopo la chiusura della procedura di liquidazione;

  11. k) la parte che deve sostenere l’onere delle spese derivanti dalla procedura di liquidazione; e

  12. l) le disposizioni relative alla nullità, all’annullamento o all’inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori.

Art. 275 Trattamento dei crediti di assicurazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché i crediti di assicurazione prevalgano sugli altri crediti verso l’impresa di assicurazione come uno o entrambi i casi seguenti:

  1. a) per quanto riguarda le attività che rappresentano le riserve tecniche, i crediti di assicurazione beneficiano di un privilegio assoluto su ogni altro credito verso l’impresa di assicurazione; o

  2. b) per quanto riguarda l’insieme delle attività dell’impresa di assicurazione, i crediti di assicurazione hanno un privilegio di grado superiore a tutti gli altri crediti verso l’impresa di assicurazione con l’unica eccezione possibile dei:

    1. i) crediti di lavoratori dipendenti risultanti da contratti o da rapporti di lavoro;

    2. ii) crediti di imposta vantati da enti pubblici;

    3. iii) crediti di regimi di previdenza sociale;

    4. iv) crediti rispetto ad attività sulle quali gravano diritti reali.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere che una parte o tutte le spese della procedura di liquidazione, determinate sulla base delle rispettive leggi nazionali, prevalgano sui crediti di assicurazione.

3. Gli Stati membri che scelgono l’opzione di cui al paragrafo 1, lettera a), impongono alle imprese di assicurazione di redigere e tenere aggiornato un registro speciale conformemente all’articolo 276.

Art. 276 Registro speciale

1. Ogni impresa di assicurazione tiene, presso la propria sede, un registro speciale delle attività che rappresentano le riserve tecniche calcolate e investite secondo la legge dello Stato membro di origine.

2. Se l’impresa di assicurazione esercita contemporaneamente attività del ramo vita e del ramo non vita, essa tiene, presso la propria sede, un registro separato per ciascuna di tali attività. Tuttavia, lo Stato membro che autorizzi le imprese di assicurazione ad operare nel ramo vita e nei rischi di cui ai rami 1 e 2, dell’allegato I, parte A, può prevedere che tali imprese di assicurazione debbano tenere un registro unico per l’insieme delle loro attività.

3. In qualsiasi momento l’importo totale delle attività registrate, valutate secondo la legge dello Stato membro di origine, è almeno pari all’importo delle riserve tecniche.

4. Se un’attività iscritta nel registro è gravata da un diritto reale a favore di un creditore o di un terzo che renda indisponibile una parte di tale attività per la copertura degli impegni, il registro ne reca menzione e il totale di cui al paragrafo 3 non tiene conto dell’importo non disponibile.

5. Il trattamento di un’attività in caso di liquidazione dell’impresa di assicurazione in relazione al metodo di cui all’articolo 275, paragrafo 1, lettera a), è stabilito dalla legge dello Stato membro di origine, tranne il caso in cui all’attività si applichino gli articoli 286, 287 o 288, se:

  1. a) l’attività utilizzata al fine di coprire riserve tecniche è gravata da un diritto reale a favore di un creditore o di un terzo senza che ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 4;

  2. b) tale attività è oggetto di una riserva di proprietà a favore di un creditore o di un terzo; o

  3. c) un creditore ha il diritto di chiedere la compensazione del proprio credito con il credito dell’impresa di assicurazione.

6. Una volta che la procedura di liquidazione sia stata avviata, la composizione delle attività iscritte nel registro tenuto ai sensi dei paragrafi da 1 a 5 non è più modificata e i registri non sono più modificati, se non per correggere errori meramente materiali, senza l’autorizzazione dell’autorità competente. Tuttavia, i liquidatori aggiungono alle attività in questione i proventi finanziari da queste risultanti, nonché l’importo dei premi puri incassati in relazione al ramo assicurativo in questione nel periodo compreso tra l’apertura della procedura di liquidazione e il pagamento dei crediti di assicurazione, ovvero fino all’eventuale trasferimento del portafoglio.

7. Se il ricavato della liquidazione delle attività è inferiore alla loro valutazione nei registri, i liquidatori ne danno giustificazione alle autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.

Art. 277 Surrogazione a un regime di garanzia

Lo Stato membro di origine può prevedere che, qualora i diritti dei creditori di assicurazione siano stati oggetto di surrogazione a un regime di garanzia stabilito in tale Stato membro, i crediti di detto regime non beneficino delle disposizioni dell’articolo 275, paragrafo 1.

Art. 278 Rappresentanza di crediti privilegiati tramite attività

Gli Stati membri che scelgono l’opzione di cui all’articolo 275, paragrafo 1, lettera b), esigono che ogni impresa di assicurazione assicuri che i crediti che, a norma dell’articolo 275, paragrafo 1, lettera b) possono prevalere su quelli di assicurazione e che sono registrati nella contabilità dell’impresa di assicurazione, siano rappresentati, in qualsiasi momento e indipendentemente da un’eventuale liquidazione con attività.

Art. 279 Revoca dell’autorizzazione

1. Quando è decisa l’apertura di una procedura di liquidazione nei confronti di un’impresa di assicurazione, l’autorizzazione dell’impresa in questione è revocata conformemente alla procedura di cui all’articolo 144, eccetto per quanto necessario a conformarsi alle disposizioni di cui al paragrafo 2.

2. La revoca dell’autorizzazione a norma del paragrafo 1 non impedisce al liquidatore o a qualsiasi altra persona nominata dalle autorità competenti di proseguire talune attività dell’impresa di assicurazione, quando ciò sia necessario od opportuno ai fini della liquidazione. Lo Stato membro di origine può prevedere che tali attività siano svolte con il consenso e sotto la sorveglianza delle proprie autorità di vigilanza.

Art. 280 Pubblicazione delle decisioni di apertura delle procedure di liquidazione

1. L’autorità competente, il liquidatore o qualsiasi persona nominata a tal fine dall’autorità competente assicurano la pubblicazione della decisione di apertura della procedura di liquidazione secondo le modalità previste nello Stato membro di origine e ne pubblica altresì un estratto nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le autorità di vigilanza di tutti gli altri Stati membri che sono state informate della decisione di aprire una procedura di liquidazione a norma dell’articolo 273, paragrafo 3, possono assicurare la pubblicazione di detta decisione nei rispettivi territori nel modo che ritengono opportuno.

2. La pubblicazione di cui al paragrafo 1 indica l’autorità competente dello Stato membro di origine, la legge applicabile e il liquidatore nominato. Essa avviene nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si pubblica l’informazione.

Art. 281 Informazione ai creditori noti

1. Allorché è aperta una procedura di liquidazione, le autorità competenti dello Stato membro di origine, il liquidatore o qualsiasi persona nominata a tal fine dalle autorità competenti informano per iscritto senza indugio e individualmente i creditori noti la cui residenza abituale, domicilio o sede è situato in un altro Stato membro.

2. L’avviso di cui al paragrafo 1 indica i termini da rispettare, le sanzioni previste circa tali termini, l’organo o l’autorità legittimata a ricevere l’insinuazione dei crediti o le osservazioni relative ai crediti ed eventuali altre misure. L’avviso indica anche se i creditori privilegiati o assistiti da una garanzia reale debbano insinuare il credito. Per i crediti di assicurazione, l’avviso indica inoltre gli effetti generali della procedura di liquidazione sui contratti di assicurazione, in particolare la data in cui i contratti di assicurazione o le operazioni cesseranno di produrre effetti e i diritti e gli obblighi dell’assicurato rispetto al contratto o all’operazione.

Art. 282 Diritto di insinuazione dei crediti

1. Il creditore, comprese le pubbliche amministrazioni degli Stati membri, che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine ha il diritto di insinuare i crediti o di presentare per iscritto le osservazioni relative ai suoi crediti.

2. I crediti di tutti i creditori di cui al paragrafo 1 beneficiano dello stesso trattamento e dello stesso grado dei crediti di natura equivalente che possono essere insinuati dai creditori la cui residenza abituale, domicilio o sede è situato nello Stato membro di origine. Le autorità competenti agiscono quindi senza operare discriminazioni a livello comunitario.

3. Ad eccezione dei casi in cui la legge dello Stato membro di origine dispone diversamente, il creditore invia alle autorità competenti una copia di eventuali documenti giustificativi e indica quanto segue:

  1. a) la natura e l’importo del credito;

  2. b) la data in cui il credito è sorto;

  3. c) se vanta un privilegio, una garanzia reale o una riserva di proprietà;

  4. d) se del caso, quali sono le attività che garantiscono il credito.

Non è necessario indicare il privilegio concesso ai crediti di assicurazione dall’articolo 275.

Art. 283 Lingue e forma

1. L’informazione nell’avviso di cui all’articolo 281, paragrafo 1 avviene nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine. A tal fine si usa un formulario che reca uno dei seguenti titoli in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea:

  1. a) «Invito all’insinuazione di un credito. Termini da osservare»; o

  2. b) se la legge dello Stato membro di origine prevede la presentazione delle osservazioni relative ai crediti, «Invito a presentare le osservazioni relative ai crediti. Termini da osservare».

Tuttavia, se un creditore noto è il titolare di un credito di assicurazione, l’informazione nell’avviso di cui all’articolo 281, paragrafo 1, avviene nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è situata la residenza abituale, il domicilio o la sede del creditore.

2. I creditori la cui residenza abituale, domicilio o sede è situato in uno Stato membro diverso da quello di origine possono insinuare il credito o presentare le osservazioni relative al proprio credito nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di tale Stato membro. Tuttavia, in tal caso, la dichiarazione di insinuazione ovvero la presentazione di osservazioni relative al loro credito reca, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, il titolo «Insinuazione di credito» ovvero «Presentazione delle osservazioni relative ai crediti».

Art. 284 Informazione regolare dei creditori

1. I liquidatori informano regolarmente i creditori, in forma appropriata, sull’andamento della liquidazione.

2. Le autorità di vigilanza degli Stati membri possono chiedere informazioni sullo svolgimento della procedura di liquidazione alle autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.