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Sez. 1, Sentenza n. 5623 del 27/10/1982 (Rv. 423392 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - INTERESSI - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO TRA CREDITORI PRIVILEGIATI, IPOTECARI E PIGNORATIZI - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - DECORRENZA DEGLI INTERESSI SU CREDITI PRIVILEGIATI COME CREDITI CHIROGRAFARI - AMMISSIBILITÀ - TERMINE FINALE - LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL FALLITO PER FASI SUCCESSIVE - CESSAZIONE GRADUALE E PROPORZIONALE - RITARDATA PRESENTAZIONE DEL PIANO DI RIPARTO PROVVISORIO - AZIONE DI RESPONSABILITÀ VERSO IL CURATORE - PROPONIBILITÀ - DECORRENZA DEGLI INTERESSI FINO ALL'EFFETTIVO PAGAMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423392-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - INTERESSI - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO TRA CREDITORI PRIVILEGIATI, IPOTECARI E PIGNORATIZI - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - DECORRENZA DEGLI INTERESSI SU CREDITI PRIVILEGIATI COME CREDITI CHIROGRAFARI - AMMISSIBILITÀ - TERMINE FINALE - LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL FALLITO PER FASI SUCCESSIVE - CESSAZIONE GRADUALE E PROPORZIONALE - RITARDATA PRESENTAZIONE DEL PIANO DI RIPARTO PROVVISORIO - AZIONE DI RESPONSABILITÀ VERSO IL CURATORE - PROPONIBILITÀ - DECORRENZA DEGLI INTERESSI FINO ALL'EFFETTIVO PAGAMENTO - ESCLUSIONE.*

Gli interessi su crediti privilegiati, con privilegio generale sui mobili, decorrono anche dopo la dichiarazione di fallimento come crediti chirografari ma non fino all'effettivo pagamento disposto con il piano di riparto (parziale), bensì fino al momento (anteriore) dell'avvenuta liquidazione totale del patrimonio mobiliare del fallito, venendo meno gradualmente e proporzionalmente se tale liquidazione avvenga per fasi successive, con la conseguenza che il ritardo da parte del curatore nella presentazione del piano di riparto provvisorio, se legittima la proposizione di una Azione di responsabilità contro lo stesso, non comporta che gli interessi decorrano fino al detto effettivo pagamento. (V 4137/79, mass n 400649; (V 349/79, mass n 396442).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2749 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2788, Cod. Civ. art. 2855, Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)