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Sez. 5, Sentenza n. 23575 del 18/11/2015 (Rv. 637488 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Principio di autosufficienza - Onere di indicazione dei documenti su cui si fonda il ricorso - Necessità - Violazione - Inammissibilità - Onere di produzione dei documenti su cui si fonda il ricorso - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637488-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, il ricorrente, pur non essendo tenuto a produrre nuovamente i documenti, in ragione dell'indisponibilità del fascicolo di parte che resta acquisito, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, al fascicolo d'ufficio del giudizio svoltosi dinanzi alla commissione tributaria, di cui è sufficiente la richiesta di trasmissione ex art. 369, comma 3, c.p.c., deve rispettare, a pena d'inammissibilità del ricorso, il diverso onere di cui all'art. 366, n. 6, c.p.c., di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari all'individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 n. 6, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 25 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)