diritto.io

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992

Testo in vigore al

Art. 8 Preparazione alle emergenze

1. Le parti adotteranno tutti gli appropriati provvedimenti per stabilire e mantenere un'adeguata preparazione alle emergenze per far fronte agli incidenti industriali. Le Parti si accerteranno che siano adottate misure di preparazione, per attenuare gli effetti transfrontalieri di tali incidenti, e che gli operatori effettuino operazioni di controllo in loco. Tali provvedimenti potranno includere, senza tuttavia limitarvisi, quelli di cui all'Annesso VII nel presente documento. In particolare, le Parti interessate si informeranno la vicenda dei loro piani di emergenza.

2. La Parte di origine provvedera', per quanto riguarda le attivita' a rischio, alla preparazione 'ed all'attuazione dei piani di emergenza in loco, comprese adeguate misure di lotta ed altri provvedimenti per prevenire e minimizzare gli effetti transfrontalieri. La Parte di origine fornira' alle altre Parti interessate, gli elementi in suo possesso per l'elaborazione di piani di emergenza.

3. Ciascuna Parte provvedera', per quanto riguarda le attivita' a rischio, alla preparazione ed all'attuazione di piani di emergenza fuori del sito, comprese le misure da adottare nell'ambito del suo territorio per prevenire e minimizzare gli effetti transfrontalieri.
Nel preparare questi piani, dovra' tenersi conto delle conclusioni dell'analisi e della valutazione, in particolare le questioni stabilite all'Annesso V, paragrafo 2, sottoparagrafi (1) a (5). Le Parti interessate faranno ogni sforzo affinche' questi piani siano compatibili. Laddove opportuno, piani di emergenza in comune fuori del sito dovranno essere progettati' al fine di facilitare l'adozione di adeguati misure di lotta.

4. I piani di emergenza dovranno essere passati in rassegna regolarmente o qualora le circostanze lo richiedano in considerazione dell'esperienza acquisita trattando casi di emergenza sopravvenuti.

Art. 9 Informazione e divulgazione al pubblico

1. Le Parti provvederanno affinche' adeguate informazioni siano fornite al pubblico nelle zone suscettibili di essere colpite da incidenti industriali derivanti da un'attivita' a rischio. Queste informazioni dovranno essere trasmesse attraverso quei canali che le Parti riterranno appropriate ed includeranno gli elementi contenuti all'Annesso VIII al presente documento e dovranno prendere in considerazione questioni di cui all'Annesso V, paragrafo 2, sotto-paragrafi (1) a (4) e (9).

2. La Parte di, origine, in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione e laddove possibile ed appropriato, fornira' al pubblico,nelle zone suscettibili di essere colpite, la possibilita' di partecipare alle procedure pertinenti perche' siano rese note opinioni e preoccupazioni riguardo alle misure di prevenzione e di preparazione, e si accertera' che le possibilita' offerte. al pubblico della Parte colpita siano equivalenti a quelle fornite al pubblico della Parte di origine.

3. In conformita' con i loro ordinamenti giuridici e, qualora desiderato, su una base reciproca, le Parti, forniranno alle persone fisiche o giuriche colpite,o suscettibili di essere negativamente colpite dagli, effetti transfrontalieri di un incidente industriale nel territorio, di una Parte,la possibilita' di avere accesso e di essere sentite nelle pertinenti procedure amministrative e giudiziarie, compresa la possiblita' di iniziare un'azione legale e di fare appello contro una decisione lesiva dei loro diritti, con un trattamento equivalente a quello riservato alle persone sotto la loro giurisdizione.

Art. 10 Sistemi di notifica degli incidenti industriali

1. Le Parti, allo scopo di ottenere e di trasmettere notifiche di incidenti industriali contenenti le informazioni richieste per far fronte agli effetti transfrontalieri, provvederanno ad installare ed a far funzionare sistemi compatibili ed efficaci di notifica degli incidenti industriali a livelli appropriati.

2. In caso di sopravvenienza di un incidente industriale o di una sua imminente minaccia, che causa o e' suscettibile di causare effetti transfrontalieri, la Parte di origine assicurera' che le parti colpite siano senza indugio, notificate a livelli appropriati mediante i sistemi di notifica degli incidenti industriali. Questa notifica includera' gli elementi contenuti nell'Annesso IX al presente documento.

3. Le parti interessate provvederanno affinche', in caso di incidente industriale o di una sua imminente minaccia, i piani di emergenza predisposti in conformita' con l'Articolo 8 siano attivati il prima possibile e nella misura appropriata alle circostanze.

Art. 11 Lotta

1. Le parti interessate provvederanno affinche', in caso di incidente industriale o di una sua imminente minaccia, siano adottati adeguati provvedimenti di emergenza, il prima possibile ed utilizzando i metodi piu' efficaci, per contenere e minimizzare gli effetti.

2. In caso di incidente industriale o di una sua imminente minaccia, causante o suscettibile di causare effetti transfrontalieri, le Parti interessate si accerteranno che gli effetti siano valutati - se del caso con azioni in comune, al fine di adottare adeguate misure di lotta. Le Parti interessate faranno ogni sforzo per coordinare le loro misure di risposta.

Art. 12 Assistenza reciproca

1. Se una Parte necessita di assistenza in caso di un incidente industriale, essa puo' chiedere assistenza alle altre parti, indicando la pOrtata ed il tipo di assistenza richiesta. Una Parte alla quale e' stata indirizzata una richiesta di assistenza, decidera' con prontezza ed informera' la Parte richiedente se 4 in grado di fornire l'assistenza richiesta ed indichera' la portata ed i termini dell'assistenza che potrebbe fornire.

2. Le Parti interessate coopereranno in vista di agevolare una rapida fornitura dell'assistenza stabilita di comune accordo al paragrafo i del presente Articolo, compresi, se del caso i provvedimenti volti a minimizzare le conseguenze e gli effetti dell'incidente industriale ed a fornire un'assistenza generale.
Qualora le Parti non abbiano accordi bilaterali o multilaterali che regolamentano le loro intese per la prestazione di un'assistenza reciproca, l'assistenza sara' fornita in conformita' con l'Annesso X al presente documento, a meno che le Parti non decidano diversamente.

Art. 13 Obblighi e Responsabilita'

1. Le Parti sosterranno adeguate iniziative a livello internazionale per elaborare le regole, i criteri e le procedure nel campo della responsabilita'.

Art. 14 Ricerca e sviluppo

1. Le Parti, come appropriato, inizieranno e coopereranno allo svolgimento di ricerche, ed allo, sviluppo di metodi e di tecnologie per la prevenzione, la preparazione e la lotta agli incidenti industriali. A tal fine le Parti incoraggeranno e promuoveranno attivamente la cooperazione scientifica e tecnologica, ivi compresa la ricerca su procedimenti meno a rischio in vista di ridurre i rischi da incidenti e prevenire e limitare le conseguenze degli incidenti industriali.

Art. 15 Scambio di informazioni

1. Le Parti, a livello multilaterale o bilaterale, si scambieranno informazioni ottenibili, compresi gli elementi contenuti all'Annesso XI al presente documento.

Art. 16 Scambio di tecnologia

1. Le Parti, in compatibilita' con le loro leggi, regolamenti e prassi, agevoleranno lo scambio di tecnologia per la prevenzione, la preparazione e la lotta contro gli effetti di incidenti industriali in particolare grazie alla promozione di:
(a) uno scambio di tecnologia disponibile su varie basi finanziarie;
(b) cooperazione e contatti industriali diretti;
(c) scambio di informazioni e di esperienze;
(d) fornitura di assistenza tecnica.

2. Nel promuovere le attivita' specificate al paragrafo 1, sotto-paragrafi (a) a (d) del presente Articolo, le parti creeranno condizioni favorevoli agevolando i contatti e la cooperazione tra le organizzazioni e gli individui appropriati nei settori sia pubblici che privati in grado di fornire tecnologia, servizi di progettazione e di ingegneria, equipaggiamento o mezzi finanziari.

Art. 17 Autorita' competenti e punti di contatto

1. Ciascuna Parte designera' o istituira' una o piu' autorita' competenti ai fini, della presente Convenzione.

2. Fatti salvi gli altri accordi a livello bilaterale o multilaterale, ciascuna parte designera' o istituira' un punto di contatto per il, sistema di notifiche degli incidenti industriali ai sensi dell'Articolo 10, ed un punto di contatto ai fini dell'assistenza reciproca ai sensi dell'articolo 12. Il punto di contatto designato dovrebbe essere lo stesso nei due casi.

3. Ciascuna Parte, entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per quella Parte, dovra' informare le altre Parti, tramite il Segretariato di cui all'Articolo 20, riguardo a quale Ente o enti ha designato come punto(i) di contatto e come sua autorita' o autorita' competenti.

4. Ciascuna Parte, entro un mese dalla data della decisione, informera' le altre parti attraverso il Segretariato, di ogni cambiamento relativo alla designazione (i) da essa effettuata(e) in base al paragrao 3 del presente Articolo.

5. Ciascuna Parte manterra' il suo punto di contatto ed i suoi sistemi di notifica di incidenti industriali previsti dall'Articolo 10, in condizioni di operativita' in ogni tempo.

6. Ciascuna Parte fara' in modo che il suo punto di contatto e le Autorita' incaricate di effettuare e ricevere richieste di assistenza e di accettare offerte di assistenza ai sensi dell'art.' 12 siano in ogni tempo operative.

Art. 18 Conferenza delle parti

1. I rappresentanti delle Parti costituiscono la Conferenza delle Parti della presente Convenzione e tengono 'riunioni su base regolare. La prima riunione della Conferenza delle parti e' convocata non oltre un anno dopo la data di entrata in vigore della presente convenzione. In seguito, la Conferenza delle Parti si riunisce almeno una volta l'anno o su richiesta scritta di ogni Parte, sotto riserva che detta domanda sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti nei sei mesi successivi alla sua comunicazione a dette Parti dal Segretariato.

2. La Conferenza delle Parti:

  1. a) segue l'attuazione della presente convenzione;

  2. b) svolge funzioni consultive.volte a rafforzare la capacita' delle Parti di prevenire gli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali, di prepararvisi e di combatterli e di facilitare la fornitura di assistenza e di consulenze tecniche richieste dalle parti confrontate ad incidenti industriali;

  3. c) istituisce, nella misura necessaria, gruppi di lavoro ed altri meccanismi appropriati 'per esaminare le ' questioni relative all'attuazione ed allo sviluppo della presente Convenzione ed a tal fine predispone studi appropriati ed altri documenti e sottopone raccomandazioni alla Conferenza delle Parti per considerazione;

  4. d) svolge altre funzioni che possono rivelarsi necessarie in attuazione delle disposizioni della presente Convenzione;

  5. e) nella sua prima riunione, esamina il Regolamento interno per le sue riunioni e lo adotta per consenso.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, la Conferenza delle Parti coopera anche, qualora lo ritenga necessario, con le altre organizzazioni internazionali competenti.

4. Nella sua prima riunione, la Conferenza delle Parti stabilisce un programma di lavoro tenendo conto in particolare degli elementi di cui all'Annesso XII. Inoltre la Conferenza delle parti decide sul metodo di lavoro ed in particolare si pronuncia sull'opportunita' di fare appello ai centri nazionali e di cooperare con le organizzazioni internazionali competenti, di instaurare un sistema in vista di facilitare l'attuazione della presente Convenzione in particolare ai fini dell'assistenza reciproca in caso di incidente industriale e di appoggiarsi alle attivita' svolte in questo settore nell'ambito delle organizzazioni internazionali competenti. Nel quadro del suo programma di. lavoro, la Conferenza delle parti passa in rassegna i centri nazionali, regionali ed internazionali esistenti nonche' gli altri organi e programmi incaricati di coordinare le informazioni e gli sforzi relativi alla prevenzione degli incidenti industriali nonche', le misure da adottare per la preparazione e la lotta allo scopo di determinare gli istituti o centri internazionali supplementari che possono essere necessari per svolgere i compiti di cui all'Annesso XII.

5. Nella sua prima riunione, la Conferenza delle parti inizia l'esame delle procedure volte a creare condizioni piu' favorevoli allo scambio di tecnologie per la prevenzione, la preparazione e la lotta contro gli effetti degli incidenti industriali.

6. La Conferenza delle Parti adotta direttive e criteri per agevolare l'individuazione di attivita' pericolose ai sensi della presente Convenzione.

Art. 19 Diritto di voto

1. Sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, le Parti alla presente Convenzione hanno ciascuna un voto.

2. Le Organizzazioni d'integrazione economica regionale definite all'Articolo 27 , nei settori di loro competenza, dispongono, per esercitare il loro diritto di voto, di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti alla presente Convenzione. Queste organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto se gli Stati membri esercitano il loro, e viceversa.

Art. 20 Segretariato

1. Il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa esercita le , seguenti funzioni di segretariato:

  1. a) convoca e prepara le riunioni delle, Parti:

  2. b) trasmette alle Parti i rapporti ed altre informazioni ricevute in applicazione delle disposizioni della presente Convenzione;

  3. c) adempie ad ogni altra funzione che puo' essergli assegnata dalle Parti.

Art. 21 Soluzione delle controversie

1. Qualora una controversia sorga tra due o piu' Parti riguardo all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, questi Parti ricercheranno una soluzione per via negoziale o con ogni altro metodo di soluzione delle controversie che ritengono accettabile.

2. Nel firmare, ratificare, accettare.ed approvare la presente Convenzione, o aderirvi, o in ogni altro momento successivo,una Parte puo' notificare per iscritto al Depositano che, per le controversie che 'non sono state risolte secondo il paragrafo 1 del presente articolo, essa accetta di considerare come obbligatorio(i), nelle sue relazioni con ogni Parte che accetta lo stesso obbligo, uno o entrambe i mezzi di regolamento delle controversie di cui in appresso:

  1. a) Presentazione della cOntroversia alla Corte internazionale di Giustizia;

  2. b) arbitrato, secondo la procedura esposta all'Annesso XIII della presente Convenzione.

3. Qualora le Parti alla controversia abbiano accettato entrambi i mezzi di soluzione delle controversie di cui a]. paragrafo 2 del presente articolo, la controversia potra' essere presentata solo alla Corte internazionale di Giustizia a meno che le Parti non convengano diversamente.

Art. 22 Limitazioni relative alla comunicazione di informazioni

1. Le norme della presente Convenzione non pregiudicano i diritti o gli obblighi delle parti di, tutelare secondo le leggi, i regolamenti, le disposizioni amministrative o le prassi legali accettate o in vigore a livello nazionale, e secondo i regolamenti internazionali applicabili, le informazioni relative ai dati personali, al segreto, industriale e commerciale, compresa la proprieta' intellettuale o la sicurezza nazionale.

2. Tuttavia, qualora una Parte decida di fornire informazioni in tal modo tutelate ad un'altra Parte, la Parte che riceve tali informazioni tutelate rispetta il loro carattere riservato e le condizioni legate alla loro comunicazione e utilizza tali informazioni per il solo fine per il quale sono state fornite.

Art. 23 Attuazione

1. Le Parti rendono conti periodicamente dell'attuazione della presente Convenzione.

Art. 24 Accordi bilaterali e multilaterali

1. Le Parti, per adempiere agli obblighi che incombono loro in virtu' della presente Convenzione, devono continuare ad applicare gli accordi bilaterali o multilaterali o altri accordi, in vigore o stipularne di' nuovi.

2. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto delle Parti di adottare ai sensi di un accordo bilaterale o multilaterale. se del caso, misure piu' rigorose di quelle richieste dalla presente Convenzione.

Art. 25 Statuto degli Annessi

1. Gli annessi alla presente Convenzione sono parte integrante della Convenzione.

Art. 26 Emendamenti alla convenzione

1. Ogni Parte puo' proporre emendamenti alla presente Convenzione.

2. Il testo di ogni proposta di emendamento alla presente Convenzione viene sottoposto per iscritto al Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa che lo comunica a tutte le Parti. La Conferenza delle Parti esamina le proposte di emendamento nella sua successiva riunione annuale, a condizione ,che il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa abbia trasmesso le proposte di emendamento alle Parti almeno novanta giorni prima.

3. Per gli emendamenti alla presente Convenzione ad eccezione degli emendamenti all'Annesso I, per i quali la procedura e' illustrata al paragrafo 4 del presente Articolo: (a) Gli emendamenti sono adottati per consenso delle Parti presenti alla riunione e sono sottoposti dal Depositano a tutte le Parti per ratifica, accettazione o approvazione;

  1. b) Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione degli emendamenti sono depositati presso il Depositano. Gli emendamenti adottati secondo il presente Articolo entrano in vigore, nei confronti delle Parti che li hanno accettati il novantesimo giorno successivo alla data di ricezione da parte del Depositano del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione o ,di approvazione;

(c) successivamente, gli emendamenti entrano in vigore nei confronti di ogni altra Parte il novantesimo giorno successivo al deposito di detta parte del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione degli emendamenti.

4. Per gli emendamenti all'Annesso I: (a) le Parti non lesinano alcun sforzo per giungere ad un accordo mediante consenso. Qualora tutti gli sforzi in tal senso si siano dimostrati vani e non si sia addiventi ad un accordo, gli emendamenti saranno adottati, in ultima istanza, mediante un voto a maggioranza di nove decimi delle parti presenti alla riunione e votanti. Gli emendamenti, se sono adottati dalla Conferenza delle Parti, sono comunicati alle Parti con una raccomandazione di approvazione;

  1. b) allo scadere di un termine di dodici mesi a decorrere dalla data della loro comunicazione da parte del Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, gli emendamenti all'Annesso I entrano in vigore per le Parti alla presente Convenzione che non' hanno sottoposto una notifica secondo le disposizioni del paragrafo 4c del presente Articolo, a patto che sedici Parti almeno non abbiano presentato questa notifica.

  2. c) Ogni Parte che non puo' approvare un emendamento all'Annesso I della presente Convenzione lo notifica al Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa per iscritto entro un termine di dodici mesi, a decorrere dalla data di comunicazione dell'adozione.
    Il Segretario esecutivo informa senza ritardo tutte le Parti del ricevimento di tale notifica. Una Parte puo' in ogni tempo sostituire un'accettazione alla sua precedente notifica : in tal caso l'emendamento all'Annesso I entra in vigore nei confronti di tale Parte.

  3. d) Ai fini del presente paragrafo, l'espressione "Parti presenti e votanti" designa le Parti presenti che' bano emesso 'un voto affermativo o negativo.

Art. 27 Firma

1. La presente Convenzione e' aperta a Helsinki dal 17 marzo 1992 al 18 marzo 1992 compreso,e successivamente presso la Sede dell'organizzazione delle Nazioni Unite a New York, fino al 18 settembre 1992, alla firma degli Stati membri della Commissione economica per l'Europa, nonche' degli Stati dotati di statuto consultivo presso la Commissione economica per l'Europa in virtu' del paragrafo 8 della Risoluzione 36 (IV) del Consiglio economico e sociale del 28 , marzo 1947, e delle organizzazioni d'integrazione economica regionale costituite ,da Stati sovrani, membri della Commissione economica per l'Europa i quali Stati sovrani hanno demandato a dette organizzazioni competenza per le materie trattate dalla presente Convenzione, compresa la competenza a concludere trattati in tali materie.

Art. 28 Depositario

1. Il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite esercita le funzioni di depositano della presente Convenzione.