Sez. 3 - , Sentenza n. 14763 del 19/02/2020 Cc. (dep. 13/05/2020) Rv. 279119 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reato di indebita compensazione - Soglia dei cinquantamila euro annui - Riferibilità all'ammontare dei crediti non spettanti utilizzati per le compensazioni indebite - Necessità - Conseguenze.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In tema di reati tributari, la soglia di rilevanza penale di cui all'art. 10-quater, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, pari a cinquantamila euro annui, va riferita all'ammontare dei crediti non spettanti utilizzati per le compensazioni indebite, e non alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto non versate, con la conseguenza che, per accertare il superamento della soglia, occorre procedere alla somma algebrica degli importi dei crediti inesistenti o non spettanti portati in compensazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 quater CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)