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Sez. L, Sentenza n. 6050 del 10/11/1980 (Rv. 409820 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - DI PRIMA CATEGORIA - CON FUNZIONI DIRETTIVE - DISTINZIONE - ESONERO DEL DIPENDENTE DALL'OBBLIGO DI TIMBRARE IL CARTELLINO - ELEMENTO DIMOSTRATIVO DEL POSSESSO DI QUALIFICA DIRIGENZIALE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1980-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409820-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - DI PRIMA CATEGORIA - CON FUNZIONI DIRETTIVE - DISTINZIONE - ESONERO DEL DIPENDENTE DALL'OBBLIGO DI TIMBRARE IL CARTELLINO - ELEMENTO DIMOSTRATIVO DEL POSSESSO DI QUALIFICA DIRIGENZIALE - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Il tratto distintivo della qualifica di dirigente rispetto a quella di impiegato di prima categoria con funzioni direttive risiede non tanto nella collaborazione attiva con l'imprenditore e nel potere di supremazia gerarchica, che possono essere comuni ad entrambe, quanto piuttosto e soprattutto nell'ampiezza delle relative funzioni che, per la prima qualifica, sono estese all'intera organizzazione o ad un ramo autonomo dell'azienda, e, per la seconda, sono circoscritte ad un settore, ramo o servizio dell'azienda medesima, con la conseguenza che solo il dirigente partecipa alla conduzione dell'azienda con poteri di autonomia, di disposizione e di controllo, di livello pari a quello dell'imprenditore. In difetto, pertanto, dello svolgimento di tali mansioni, non puo costituire elemento dimostrativo del possesso di qualifica dirigenziale l'esonero da parte del dipendente dall'Obbligo di timbrare il cartellino, ove il giudice del merito, con incensurabile apprezzamento, abbia ritenuto tale esonero un segno di distinzione del tutto formale. (Conf 1366/77, mass n 385082, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)