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Sez. 1, Sentenza n. 3706 del 11/08/1977 (Rv. 387360 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - NORMATIVA APPLICABILE - ESPROPRIAZIONE EFFETTUATA A NORMA DELLA LEGGE N 445 DEL 1908 (PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLA BASILICATA) - INDENNITA - DETERMINAZIONE - ORGANO COMPETENTE.*
Stato
decisa il 1977-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387360-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - NORMATIVA APPLICABILE - ESPROPRIAZIONE EFFETTUATA A NORMA DELLA LEGGE N 445 DEL 1908 (PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLA BASILICATA) - INDENNITA - DETERMINAZIONE - ORGANO COMPETENTE.*

La Determinazione dell'indennita di espropriazione deve essere effettuata in ogni caso - in Mancanza di norme che stabiliscano diversamente - alla stregua della normativa in base alla quale e stato iniziato il procedimento d'espropriazione. Pertanto, quando la procedura espropriativa sia stata iniziata a norma della legge 9 luglio 1908 n 445, recante provvedimenti a favore della Basilicata, la Determinazione dell'indennita spetta al collegio arbitrale previsto dall'art 64 della predetta legge e non puo trovare applicazione la disciplina dettata dalla legge in generale sull'espropriazione del 1865 n 2359. (V 3293/76, mass n 382090).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 09/07/1908 num. 445 art. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)