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Sez. U, Sentenza n. 1833 del 12/05/1975 (Rv. 375496 - 01)

AGRICOLTURA - CASSA PER IL MEZZOGIORNO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - SOVVENZIONI - POSIZIONI SOGGETTIVE DEL BENEFICIARIO.*
Stato
decisa il 1975-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375496-01

AGRICOLTURA - CASSA PER IL MEZZOGIORNO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - SOVVENZIONI - POSIZIONI SOGGETTIVE DEL BENEFICIARIO.*

Una volta che la sovvenzione per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario sia stata concessa dalla cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dell'art 43 RD 13 febbraio 1933 n 215 e 5 legge 10 agosto 1950 n 646, la posizione soggettiva del privato beneficiario e configurabile in duplice modo: come creditore, vale a dire come soggetto di un rapporto di diritto privato da far valere davanti al giudice ordinario, nel caso in cui la sovvenzione venga revocata senza che siano addotti vizi del provvedimento di concessione; come concessionario, vale a dire come titolare di un interesse legittimo, qualora il concedente revochi il provvedimento concessorio, adducendone un vizio di legittimita originario o sopravvenuto, vale a dire esercitando il suo potere di autotutela. (nella specie, la Corte ha ritenuto che agisse per la tutela di un mero interesse legittimo, colui al quale la sovvenzione era stata revocata, per avere la cassa riscontrato la sopravvenuta carenza di un presupposto di legittimita della concessione, vale a dire il difetto dello stato di incapacita economica a realizzare le opere di miglioramento fondiario da parte del concessionario, il quale aveva conseguito un mutuo da altro istituto di credito).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 43, Legge 10/08/1950 num. 646 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)