Sez. 3, Sentenza n. 7935 del 12/06/2001 (Rv. 547426 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) | Accertamento - Spettanza al giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI)
In tema di illecito aquiliano, l'accertamento del rapporto eziologico tra la condotta e l'evento dannoso rappresenta un'indagine di fatto devoluta al giudice di merito, incensurabile in Cassazione se sorretta da adeguata motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano rigettato la domanda del proprietario di un immobile, già adibito a cinema, poi occupato abusivamente e destinato a sede di comitato studentesco, domanda intesa ad ottenere il risarcimento dei danni da parte dell'ENEL, ritenuto corresponsabile degli stessi per avere reso possibile la erogazione di energia elettrica agli occupanti, in tal modo favorendo il godimento dell'immobile da parte degli stessi: il rigetto era stato motivato, con argomentazione ritenuta congrua dalla S.C., alla stregua della inesistenza della prova del nesso di causalità tra la condotta dell'ENEL e il danno al proprietario dell'immobile, non sussistendo elementi per concludere che l'energia elettrica fornita costituisse la fonte energetica, non altrimenti acquisibile, necessaria per l'occupazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)