Sez. 3, Sentenza n. 13659 del 16/02/2024 Ud. (dep. 04/04/2024) Rv. 286097-01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Qualificazione giuridica del fatto in termini di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - Attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. - Conseguente automatismo nel riconoscimento di tale aggravante - Esclusione - Ragioni.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di stupefacenti, alla qualificazione giuridica del fatto in termini di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non consegue automaticamente il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., essendo necessario accertare, a tal fine, che risultino di speciale tenuità sia l'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, sia la gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta criminosa.
Cod. Pen. art. 62 com. 1 lett. 4), DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)