Regolamento (UE) 2020/1783del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove) (rifusione)
Testo in vigore al
Sezione 2. Ricezione delle richieste
Art. 9 Ricezione delle richieste
1. La competente autorità giudiziaria richiesta trasmette entro sette giorni dalla ricezione di una richiesta una dichiarazione di ricezione all’autorità giudiziaria richiedente utilizzando il modulo B di cui all’allegato I. Qualora la richiesta non soddisfi le condizioni di cui agli articoli 6 e 7, l’autorità giudiziaria richiesta ne fa corrispondente menzione nella dichiarazione di ricezione.
2. Se l’autorità giudiziaria richiesta non ha competenza per eseguire una richiesta presentata utilizzando il modulo A di cui all’allegato I, che soddisfa le condizioni indicate all’articolo 6, tale autorità giudiziaria inoltra la richiesta all’autorità giudiziaria competente del proprio Stato membro e ne informa l’autorità giudiziaria richiedente tramite il modulo C di cui all’allegato I.
Art. 10 Richieste incomplete
1. Qualora la richiesta non possa essere eseguita perché non contiene tutti i dati necessari di cui all’articolo 5, l’autorità giudiziaria richiesta ne informa l’autorità giudiziaria richiedente senza indugio, al più tardi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, utilizzando il modulo D di cui all’allegato I e chiede all’autorità giudiziaria richiedente di fargli pervenire i dati mancanti, specificandoli nel modo più preciso possibile.
2. Qualora la richiesta non possa essere eseguita perché è necessario un deposito o un anticipo a norma dell’articolo 22, paragrafo 3, l’autorità giudiziaria richiesta ne informa l’autorità giudiziaria richiedente senza indugio, al più tardi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, utilizzando il modulo D di cui all’allegato I, e informa la stessa autorità giudiziaria richiedente su come dev’essere costituito il deposito o l’anticipo. L’autorità giudiziaria richiesta accusa ricevuta del deposito o dell’anticipo senza indugio, al più tardi entro 10 giorni dalla ricezione di detto deposito o anticipo, utilizzando il modulo E di cui all’allegato I.
Art. 11 Completamento della richiesta
1. Se l’autorità giudiziaria richiesta ha indicato nella dichiarazione di ricezione, a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, che la richiesta non soddisfa le condizioni di cui agli articoli 6 e 7, oppure ha informato l’autorità giudiziaria richiedente, a norma dell’articolo 10, che non può essere data esecuzione alla richiesta, in quanto non contiene tutti i dati necessari di cui all’articolo 5, il termine fissato all’articolo 12, decorre dalla ricezione, da parte dell’autorità giudiziaria richiesta, della richiesta debitamente completata.
2. Qualora l’autorità giudiziaria richiesta abbia chiesto un deposito o un anticipo a norma dell’articolo 22, paragrafo 3, il termine fissato all’articolo 12 comincia a decorrere dal momento in cui è stato costituito il deposito o l’anticipo.
Sezione 3. Assunzione delle prove da parte dell’autorità giudiziaria richiesta
Art. 12 Disposizioni generali sull’esecuzione di una richiesta
1. L’autorità giudiziaria richiesta dà esecuzione alla richiesta senza indugio, al più tardi entro 90 giorni dalla sua ricezione.
2. L’autorità giudiziaria richiesta dà esecuzione alla richiesta applicando le proprie leggi nazionali.
3. L’autorità giudiziaria richiedente può chiedere che la richiesta sia eseguita secondo una procedura particolare prevista dal proprio diritto nazionale, utilizzando il modulo A di cui all’allegato I. L’autorità giudiziaria esegue la richiesta secondo la procedura particolare a meno che farlo sia incompatibile con il proprio diritto nazionale o non sia in grado di farlo a causa delle notevoli difficoltà d’ordine pratico. Se l’autorità giudiziaria richiesta non accoglie la richiesta di esecuzione secondo una procedura speciale per uno dei summenzionati motivi, ne informa l’autorità giudiziaria richiedente utilizzando il modulo H di cui all’allegato I.
4.
L’autorità giudiziaria richiedente può chiedere all’autorità giudiziaria richiesta di avvalersi di una particolare tecnologia di comunicazione nell’assunzione delle prove, in particolare utilizzando la videoconferenza e la teleconferenza.
L’autorità giudiziaria richiesta utilizza la tecnologia di comunicazione specificata ai sensi del primo comma a meno che ciò non sia incompatibile con il proprio diritto nazionale o l’autorità giudiziaria richiesta non sia in grado di farlo a causa di notevoli difficoltà di ordine pratico.
Se l’autorità giudiziaria richiesta non utilizza la tecnologia di comunicazione specificata per uno dei summenzionati motivi, ne informa l’autorità giudiziaria richiedente utilizzando il modulo H di cui all’allegato I.
Se la tecnologia di comunicazione di cui al primo comma non è disponibile nelle autorità giudiziarie richiedenti o richieste, tali autorità giudiziarie possono convenire di rendere disponibile tale tecnologia di comunicazione.
Art. 13 Assunzione di prove in presenza e con la partecipazione delle parti
1. Se la legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiesta lo prevede, le parti e gli eventuali loro rappresentanti hanno facoltà di assistere all’assunzione delle prove da parte dell’autorità giudiziaria richiesta.
2. Nella sua richiesta l’autorità giudiziaria richiedente informa l’autorità giudiziaria richiesta, utilizzando il modulo A di cui all’allegato I, che le parti e gli eventuali loro rappresentanti saranno presenti e, se del caso, che ne viene chiesta la partecipazione all’assunzione delle prove. Queste informazioni possono anche essere comunicate in qualsiasi altro momento appropriato.
3. Se viene chiesta la partecipazione delle parti e degli eventuali loro rappresentanti all’assunzione delle prove, l’autorità giudiziaria richiesta determina le condizioni alle quali essi possono partecipare, conformemente all’articolo 12.
4. L’autorità giudiziaria richiesta notifica alle parti ed agli eventuali loro rappresentanti la data e il luogo in cui si svolgerà il procedimento e, se del caso, le condizioni alle quali possono partecipare, utilizzando il modulo I di cui all’allegato I.
5. I paragrafi da 1 a 4 lasciano impregiudicata la possibilità che l’autorità giudiziaria richiesta chieda alle parti ed agli eventuali loro rappresentanti di assistere o di partecipare all’esecuzione dell’assunzione delle prove se tale possibilità è prevista dalla legge del proprio Stato membro.
Art. 14 Assunzione delle prove in presenza e con la partecipazione dei delegati dell’autorità giudiziaria richiedente
1. Ove compatibile con la legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente, i delegati di detta autorità devono avere facoltà di assistere all’assunzione delle prove da parte dell’autorità giudiziaria richiesta.
2. Ai fini del presente articolo, il termine «delegato» comprende i magistrati designati dall’autorità giudiziaria richiedente in conformità del proprio diritto nazionale. L’autorità giudiziaria richiedente può inoltre designare, in conformità del proprio diritto nazionale, altre persone, quali, per esempio, periti.
3. Nella sua richiesta l’autorità giudiziaria richiedente informa l’autorità giudiziaria richiesta, utilizzando il modulo A di cui all’allegato I, della presenza dei suoi delegati, e, se del caso, che ne viene chiesta la partecipazione all’assunzione delle prove. Queste informazioni possono anche essere comunicate in qualsiasi altro momento appropriato.
4. Se viene chiesta la partecipazione dei delegati dell’autorità giudiziaria richiedente all’assunzione delle prove, l’autorità giudiziaria richiesta determina, a norma dell’articolo 12, le condizioni alle quali essi possono partecipare.
5. L’autorità giudiziaria richiesta comunica all’autorità giudiziaria richiedente la data e il luogo in cui si svolgerà l’assunzione delle prove e, se del caso, le condizioni alle quali i suoi delegati possono partecipare all’assunzione delle prove, utilizzando il modulo I di cui all’allegato I.
Art. 15 Misure coercitive
Ove necessario, nell’eseguire una richiesta l’autorità giudiziaria richiesta adotta le misure coercitive appropriate nei casi e nella misura previsti dalla legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiesta per l’esecuzione di una richiesta formulata allo stesso fine da un’autorità nazionale o da una parte interessata.
Art. 16 Casi di rifiuto di esecuzione delle richieste
1. Una richiesta di esame di una persona non viene eseguita se la persona interessata invoca il diritto o l’obbligo di astenersi dal deporre in base:
a) alla legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiesta; o
b) alla legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente e detto diritto o obbligo siano specificati nella richiesta o, se necessario, attestati dall’autorità giudiziaria richiedente a richiesta dell’autorità giudiziaria richiesta.
2. L’esecuzione di una richiesta può essere rifiutata, per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, soltanto se si applica uno o più dei seguenti motivi:
a) la richiesta non rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento;
b) l’esecuzione della richiesta non rientra nelle attribuzioni del potere giudiziario a norma del diritto dello Stato membro del giudice richiesto;
c) l’autorità giudiziaria richiedente non ha dato seguito alla domanda di completamento della richiesta di assunzione delle prove avanzata dall’autorità giudiziaria richiesta a norma dell’articolo 10 entro 30 giorni dalla richiesta in tal senso dell’autorità giudiziaria; oppure
d) un deposito o un anticipo chiesto a norma dell’articolo 22, paragrafo 3 non è costituito entro 60 giorni dalla domanda dell’autorità giudiziaria richiesta di tale deposito o anticipo.
3. Un’autorità giudiziaria richiesta non deve rifiutare di dare esecuzione a una richiesta per il solo motivo che, in conformità del suo diritto nazionale, un’altra autorità giudiziaria dello Stato membro in questione ha l’esclusiva competenza nella questione in causa o che la legge di detto Stato membro non ammette il diritto d’azione al riguardo.
4. Se l’esecuzione di una richiesta viene rifiutata per uno dei motivi di cui al paragrafo 2, l’autorità giudiziaria richiesta ne informa l’autorità giudiziaria richiedente, utilizzando il modulo K di cui all’allegato I, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell’autorità giudiziaria richiesta.
Art. 17 Comunicazione di ritardi
Se l’autorità giudiziaria richiesta non è in grado di dar seguito alla richiesta entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta, ne informa l’autorità giudiziaria richiedente tramite il modulo J di cui all’allegato I, precisando i motivi del ritardo nonché il tempo a suo parere necessario per dare esecuzione alla richiesta.
Art. 18 Procedura successiva all’esecuzione della richiesta
L’autorità giudiziaria richiesta trasmette senza indugio all’autorità giudiziaria richiedente gli atti comprovanti l’esecuzione della richiesta e, laddove opportuno, restituisce gli atti ricevuti dall’autorità giudiziaria richiedente. A tali atti deve essere allegata una dichiarazione di esecuzione utilizzando il modulo K di cui all’allegato I.
Sezione 4. Assunzione diretta delle prove da parte dell’autorità giudiziaria richiedente e assunzione delle prove da parte di agenti diplomatici o funzionari consolari
Art. 19 Assunzione diretta delle prove da parte dell’autorità giudiziaria richiedente
1. Un’autorità giudiziaria che chieda l’assunzione delle prove direttamente in un altro Stato membro introduce in tale Stato una richiesta presso l’organo centrale o l’autorità competente di tale Stato membro, utilizzando il modulo L di cui all’allegato I.
2.
L’assunzione diretta delle prove può essere eseguita solo se è possibile procedervi su base volontaria senza l’uso di misure coercitive.
Se l’assunzione diretta delle prove implica che una persona debba essere esaminata, l’autorità giudiziaria richiedente informa tale persona che l’assunzione delle prove ha luogo su base volontaria.
3. L’assunzione diretta delle prove è eseguita da un magistrato o da un’altra persona, quale un perito, designati in conformità della legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente.
4.
Entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta per l’assunzione diretta delle prove l’organo centrale o l’autorità competente dello Stato membro richiesto comunica all’autorità giudiziaria richiedente se la richiesta è stata accolta e, se necessario, comunica all’autorità giudiziaria richiedente le condizioni in base alle quali l’assunzione diretta delle prove dev’essere eseguita in conformità della legge del suo Stato membro, utilizzando il modulo M di cui all’allegato I.
L’organo centrale o l’autorità competente può incaricare un’autorità giudiziaria del proprio Stato membro di partecipare all’assunzione diretta delle prove per garantire la corretta applicazione del presente articolo e il rispetto delle condizioni in cui deve essere eseguita l’assunzione diretta delle prove.
5. Qualora entro 30 giorni dalla conferma di ricezione della richiesta per l’assunzione diretta delle prove l’autorità giudiziaria richiedente non abbia ricevuto informazioni sull’accoglimento della richiesta, può inviare un sollecito all’organo centrale o all’autorità competente dello Stato membro richiesto. Se l’autorità giudiziaria richiedente non riceve una risposta entro 15 giorni dalla conferma di ricezione del sollecito, la richiesta per l’assunzione diretta delle prove è ritenuta accettata. Tuttavia, in caso di circostanze eccezionali in cui l’organo centrale o l’autorità competente si siano trovati nell’impossibilità di reagire alla richiesta entro il termine successivo al sollecito, è eccezionalmente ancora possibile invocare in qualsiasi momento motivi per rifiutare l’assunzione diretta delle prove dopo la scadenza di detto termine e fino al momento dell’effettiva assunzione diretta delle prove.
6. L’organo centrale o l’autorità competente dello Stato membro richiesto può incaricare un’autorità giudiziaria del proprio Stato membro di fornire assistenza pratica nell’assunzione diretta delle prove.
7. L’organo centrale o l’autorità competente dello Stato membro richiesto possono rifiutare una richiesta di assunzione diretta delle prove solo qualora:
a) non rientri nell’ambito d’applicazione del presente regolamento;
b) non contenga tutte le informazioni necessarie di cui all’articolo 5; o
c) l’assunzione diretta delle prove richiesta sia contraria a principi fondamentali della legge del suo Stato membro.
8. Fatte salve le condizioni stabilite a norma del paragrafo 4, l’autorità giudiziaria richiedente esegue l’assunzione diretta delle prove in conformità della legge del suo Stato membro.
Art. 20 Assunzione diretta delle prove mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza
1. Qualora le prove debbano essere assunte esaminando una persona presente in un altro Stato membro e l’autorità giudiziaria chieda di assumere le prove direttamente a norma dell’articolo 19, tale autorità giudiziaria assume le prove utilizzando videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza a condizione che tale tecnologia sia a disposizione dell’autorità giudiziaria e quest’ultima ritenga che l’uso di tale tecnologia sia appropriato nelle circostanze specifiche della fattispecie.
2.
La richiesta di assunzione diretta delle prove utilizzando videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza dev’essere presentata utilizzando il modulo N di cui all’allegato I. L’autorità giudiziaria richiedente e l’organo centrale o l’autorità competente dello Stato membro richiedente, o l’autorità giudiziaria incaricata di fornire assistenza pratica nell’assunzione diretta delle prove concordano le modalità pratiche dell’esame.
Su richiesta, l’autorità giudiziaria richiedente riceve assistenza nel trovare, se necessario, un interprete.
Art. 21 Assunzione delle prove da parte degli agenti diplomatici o consolari
Gli Stati membri possono prevedere nel proprio diritto nazionale che le loro autorità giudiziarie possano chiedere ai propri agenti diplomatici o consolari, nel territorio di un altro Stato membro e nell’ambito in cui sono accreditati, di assumere le prove presso i locali della missione diplomatica o consolare, salvo in circostanze eccezionali, senza necessità di richiesta preventiva, procedendo, su base volontaria e senza ricorrere a misure coercitive, all’audizione dei cittadini dello Stato membro che rappresentano, nel contesto di procedimenti pendenti dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato membro che rappresentano. L’agente diplomatico o consolare richiesto dà esecuzione alla richiesta applicando le leggi del proprio Stato membro.
Sezione 5. Spese
Art. 22 Spese
1. L’esecuzione di una richiesta per l’assunzione delle prove ai sensi dell’articolo 12 non comporta il diritto al rimborso di tasse o spese.
2.
In deroga al paragrafo 1, l’autorità giudiziaria richiesta può chiedere il rimborso di tasse o spese. Se l’autorità giudiziaria richiesta lo chiede, l’autorità giudiziaria richiedente vigila a che senza indugio sia rimborsato quanto segue:
i compensi versati ai periti o agli interpreti; e
le spese risultanti dall’applicazione dell’articolo 12, paragrafi 3 e 4.
L’obbligo delle parti di sostenere tali compensi o spese è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente.
3.
Nei casi in cui è richiesto il parere di un perito, prima di dare esecuzione alla richiesta per l’assunzione delle prove, l’autorità giudiziaria richiesta può chiedere all’autorità giudiziaria richiedente di provvedere a che sia costituito un adeguato deposito o anticipo sui costi previsti della perizia. In tutti gli altri casi, il deposito o l’anticipo non è una condizione per l’esecuzione di una richiesta per l’assunzione delle prove.
Il deposito o l’anticipo è costituito dalle parti se ciò è previsto dalla legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente.
Capo III. Disposizioni finali
Art. 23 Manuale e modifica dell’allegato I
1. La Commissione elabora e aggiorna periodicamente un manuale contenente le informazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell’articolo 31 e gli accordi o le intese vigenti, a norma dell’articolo 29, paragrafo 3. Essa rende disponibile il manuale per via elettronica, specie attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale e sul portale europeo della giustizia elettronica.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 24 per modificare l’allegato I al fine di aggiornare i moduli in esso previsti o introdurvi modifiche tecniche.
Art. 24 Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 23, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 22 dicembre 2020. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 23, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Art. 25 Adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione
1. La Commissione adotta gli atti di esecuzione che istituiscono il sistema informatico decentrato, stabilendo quanto segue:
a) la specifica tecnica che definisce i metodi di comunicazione per via elettronica ai fini del sistema informatico decentrato;
b) le specifiche tecniche per protocolli di comunicazione;
c) gli obiettivi in materia di sicurezza delle informazioni e le pertinenti misure tecniche che garantiscono le norme minime di sicurezza delle informazioni per il trattamento e la comunicazione delle stesse nell’ambito del sistema informatico decentrato;
d) gli obiettivi minimi di disponibilità e i possibili requisiti tecnici correlati per i servizi forniti dal sistema informatico decentrato;
e) l’istituzione di un comitato direttivo composto di rappresentanti degli Stati membri inteso a garantire il funzionamento e la manutenzione del sistema informatico decentrato al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento.
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati entro il 23 marzo 2022 secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 26, paragrafo 2.
Art. 26 Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Art. 27 Software di implementazione di riferimento
1. La Commissione è responsabile della creazione, della manutenzione e del futuro sviluppo del software di implementazione di riferimento che gli Stati membri possono scegliere di applicare come sistema back-end in luogo di un sistema informatico nazionale. I costi di creazione, manutenzione e futuro sviluppo del software di implementazione di riferimento sono a carico del bilancio generale dell’Unione.
2. La Commissione offre, mantiene e sostiene gratuitamente l’implementazione dei componenti software alla base dei punti di accesso.
Art. 28 Costi del sistema informatico decentrato
1. Ciascuno Stato membro sostiene i costi dell’installazione, del funzionamento e della manutenzione dei suoi punti di accesso che interconnettono i sistemi informatici nazionali nell’ambito del sistema informatico decentrato.
2. Ciascuno Stato membro sostiene i costi della creazione e dell’adattamento dei suoi sistemi informatici nazionali per renderli interoperabili con i punti di accesso e sostiene i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tali sistemi.
3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicata la possibilità degli Stati membri di chiedere sovvenzioni per sostenere le attività di cui a tali paragrafi nell’ambito dei programmi finanziari dell’Unione.
Art. 29 Rapporto con accordi o intese tra Stati membri
1. Per la materia rientrante nel suo ambito d’applicazione, il presente regolamento prevale sulle disposizioni contenute negli accordi o intese bilaterali o multilaterali conclusi dagli Stati membri, in particolare, nella convenzione dell’Aia, del 1o marzo 1954, concernente la procedura civile, e nella convenzione dell’Aia, del 18 marzo 1970, sull’assunzione delle prove all’estero in materia civile e commerciale, nella relazione fra gli Stati membri che ne sono parti.
2. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri concludano o lascino in vigore accordi o intese intesi a facilitare l’assunzione delle prove, sempre che tali accordi o intese siano compatibili con le sue disposizioni.
3. Gli Stati membri inviano alla Commissione
a) copia degli accordi o intese di cui al paragrafo 2 conclusi tra gli Stati membri, nonché progetti di tali accordi o intese che intendono concludere; e
b) qualsiasi denuncia o modifica di tali accordi o intese.