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Codice di Procedura Penale

Testo in vigore al

Art. 205 Effetto sospensivo dell'impugnazione

1. Durante il termine per impugnare un provvedimento e durante il giudizio sull'impugnazione l'esecuzione e' sospesa, salvo che la legge disponga altrimenti.

Art. 206 Rinuncia all'impugnazione

1. Il pubblico ministero puo' rinunciare all'impugnazione proposta.
Egualmente possono rinunciare alla impugnazione proposta le parti private, anche per mezzo di procuratore speciale.

2. L'ufficio del pubblico ministero di grado superiore puo' rinunciare all'impugnazione proposta dal rappresentante del pubblico ministero di grado inferiore.

3. La rinuncia si fa con dichiarazione ricevuta dal cancelliere del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato ovvero dal cancelliere del giudice che deve giudicare sull'impugnazione. La rinuncia puo' farsi anche con dichiarazione inserita nel processo verbale dell'udienza, prima che sia iniziata la relazione del processo.

Art. 207 Dichiarazione d'inammissibilita' dell'impugnazione pronunciata dal giudice a quo

1. Quando l'impugnazione e' stata proposta da chi non ne aveva il diritto o contro un provvedimento non soggetto all'impugnazione stessa o quando la dichiarazione o i motivi non sono stati presentati nella forma, nel tempo e nel luogo prescritti o non sono state eseguite le notificazioni stabilite a pena di decadenza o vi e' stata rinuncia all'impugnazione, il giudice che emise il provvedimento impugnato pronuncia in camera di consiglio ordinanza con cui dichiara inammissibile l'impugnazione e ordina l'esecuzione.

2. L'ordinanza e' notificata per estratto a chi propose l'impugnazione ed e' soggetta al ricorso per cassazione.

Art. 208 Trasmissione di atti conseguente all'impugnazione

1. Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, scaduti i termini per l'adempimento di tutte le prescritte formalita', il cancelliere del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato trasmette senza ritardo alla cancelleria del giudice che deve conoscere dell'impugnazione tutti gli atti del procedimento, la copia del provvedimento impugnato e la dichiarazione d'impugnazione con i motivi, i documenti e le memorie presentate.

Art. 209 Dichiarazione d'inammissibilita' dell'impugnazione pronunciata dal giudice ad quem

1. Quando ricorre alcuno dei casi indicati nell'articolo 207 e non e' stato gia' provveduto dal giudice che emise il provvedimento impugnato, ovvero quando risulta che l'impugnazione fu proposta da chi non vi aveva interesse e in ogni altro caso espressamente preveduto dalla legge, il giudice dell'impugnazione pronuncia in camera di consiglio ordinanza con cui dichiara inammissibile l'impugnazione, ordina l'esecuzione del provvedimento impugnato e condanna alle spese la parte privata che ha proposto l'impugnazione.

2. L'ordinanza e' notificata per estratto a chi propose l'impugnazione ed e' soggetta al ricorso per cassazione.

Art. 211 Obbligo di rispettare i vari gradi di giurisdizione

1. Salvi i casi espressamente eccettuati dalla legge, in grado d'impugnazione non puo' giudicarsi, a pena di nullita', di un reato che non sia stato giudicato nel grado precedente.

Art. 212 Impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza

1. Contro le sentenze di condanna o di proscioglimento e' data impugnazione anche per cio' che concerne le misure di sicurezza, se l'impugnazione e' proposta per un altro capo della sentenza che non riguardi esclusivamente gli interessi civili. Negli altri casi l'interessato puo' proporre ricorso a norma dell'articolo 640.

Art. 213 Attribuzione delle spese nei giudizi d'impugnazione per gli effetti penali

1. Con la sentenza che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione l'imputato che l'ha proposta e' condannato alle spese del procedimento.

2. I coimputati che hanno partecipato al giudizio in conseguenza dell'effetto estensivo dell'impugnazione sono condannati alle spese in solido con l'imputato che propose l'impugnazione.

3. L'imputato che nel giudizio d'impugnazione riporta condanna penale e' condannato alle spese anche dei precedenti giudizi, quantunque in questi sia stato prosciolto.

Art. 214 Attribuzione delle spese nei giudizi d'impugnazione per gli effetti civili

1. Nei giudizi d'impugnazione per i soli interessi civili si pronuncia condanna alle spese contro la parte privata soccombente.

Capo IX. Degli incidenti di falso

Art. 215 Diritto di proporre l'incidente di falso

1. Il pubblico ministero puo' impugnare per falsita' un atto o documento del processo in qualsiasi stato e grado del procedimento.

2. La stessa facolta' spetta alle parti private, le quali possono esercitarla personalmente o per mezzo di procuratore speciale.

Art. 216 Dichiarazione d'impugnazione di falso

1. L'impugnazione di falso deve a pena d'inammissibilita' essere presentata con atto scritto e contenere:

  1. 1° l'indicazione dell'atto o documento che ne forma oggetto, con la determinazione quando occorre della parte di esso che viene impugnata;

  2. 2° i motivi che inducono a ritenere la falsita', con l'indicazione dei fatti, delle circostanze e delle prove.

2. Durante l'istruzione l'incidente di falso e' proposto davanti al magistrato procedente, con dichiarazione presentata nella cancelleria o segreteria.

3. Negli altri stati del procedimento l'incidente e' proposto davanti al giudice che deve procedere o che procede al giudizio, con dichiarazione presentata nella cancelleria ovvero al cancelliere che assiste all'udienza.

4. Assieme alla dichiarazione o successivamente possono essere presentate memorie.

Art. 217 Provvedimenti conseguenti all'impugnazione di falso

1. Proposto l'incidente di falso, il pubblico ministero che procede con istruzione sommaria, se ritiene di non poter proseguire nell'istruzione senza che si sia giudicato sull'incidente medesimo, trasmette gli atti al giudice istruttore, con la richiesta di istruzione formale.

2. Il giudice, davanti al quale e' proposto l'incidente di falso, se ritiene che l'impugnazione abbia apparenza di fondamento, sospende quando e' necessario l'istruzione o rinvia il giudizio; altrimenti procede agli atti ulteriori dell'istruzione o del giudizio, tenendo conto quando occorre anche dell'atto o documento impugnato. La decisione e' pronunciata con ordinanza.

3. Il giudice stesso, appena proposto l'incidente di falso, deve assicurare l'identita' e la custodia dell'atto o del documento impugnato.

4. Se il giudice ordina la sospensione o il rinvio, l'atto o il documento con la dichiarazione d'impugnazione e con quant'altro vi si riferisce e' trasmesso immediatamente a cura del cancelliere al pubblico ministero competente ad iniziare l'azione penale per la falsita'.

5. Quando il giudice non ordina la sospensione o il rinvio, la trasmissione e' disposta dopo chiusa l'istruzione con la sentenza che dichiara non doversi procedere non piu' soggetta a impugnazione o dopo terminato il giudizio con la sentenza divenuta irrevocabile.

Art. 218 Sanzioni contro le impugnazioni di falso temerarie

1. Con la sentenza che dichiara non sussistere la falsita', la parte privata che ha proposto l'incidente puo' essere condannata alle spese cagionate dalla sospensione o dal rinvio, al pagamento di una somma da lire cinquecento a cinquemila a favore della Cassa delle ammende e al risarcimento del danno verso chi ne abbia diritto.

Libro secondo. Dell'istruzione

Titolo primo. Disposizioni generali

Capo I. Degli atti preliminari all'istruzione

Sezione I. Degli atti di polizia giudiziaria

Art. 219 Funzioni della polizia giudiziaria

1. La polizia giudiziaria deve anche di propria iniziativa prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori; assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quant'altro possa servire all'applicazione della legge penale.

Art. 220 Subordinazione della polizia giudiziaria

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria esercitano le loro attribuzioni alla dipendenza e sotto la direzione del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica. Essi devono eseguire gli ordini del giudice istruttore e del pretore.

2. In ogni sede giudiziaria l'ufficiale di polizia giudiziaria piu' elevato in grado e' responsabile verso il procuratore generale, il procuratore della Repubblica ed il pretore dell'opera degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria da lui dipendenti e non puo' essere allontanato dalla sede, ne' privato dell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, senza il consenso del procuratore generale. Qualsiasi promozione degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria non puo' essere disposta senza il parere favorevole del procuratore generale, salvo che l'ufficiale o l'agente abbia cessato dalle funzioni di polizia giudiziaria da almeno due anni.

Art. 221 Qualita' di ufficiali od agenti di polizia giudiziaria

1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

  1. 1) i funzionari di pubblica sicurezza ai quali gli ordinamenti di polizia riconoscono tale qualita';

  2. 2) gli ufficiali superiori e inferiori ed i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza; e degli agenti di pubblica sicurezza; i graduati del corpo degli agenti di custodia;

  3. 3) il sindaco nei comuni ove non e' alcuno dei predetti ufficiali di polizia giudiziaria.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di pubblica sicurezza, gli agenti di custodia, le guardie delle province e dei comuni.

3. Sono ufficiali od agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse conferite dalle leggi e dai regolamenti, tutte le altre persone incaricate di ricercare ed accertare determinate specie di reati.

Art. 222 Atti concernenti l'arresto; assicurazione del corpo del reato

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono di loro iniziativa all'arresto in caso di flagranza di reato a norma degli articoli 235 e 236, e negli altri casi vi procedono per ordine o mandato dell'Autorita' competente, salvo quanto e' disposto nell'articolo 238.5

2. Gli ufficiali ed agenti predetti curano che il corpo e le tracce del reato siano conservati e che lo stato delle cose non venga mutato prima che giunga nel luogo l'Autorita' giudiziaria. Se vi e' fondato motivo di temere che frattanto le cose o le tracce predette si alterino o si disperdano, procedono ai necessari accertamenti e sequestrano il corpo del reato, osservando per quanto e' possibile le norme sull'istruzione formale.44

Art. 223 Ausiliari della polizia giudiziaria

1. Agli accertamenti, ai rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica relativa alle loro funzioni, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono direttamente o anche quando e' necessario per mezzo di persone idonee da essi richieste, le quali non possono rifiutare l'opera propria. Gli atti compiuti da tali persone in concorso con gli ufficiali di polizia giudiziaria sono ricevuti nel processo verbale delle operazioni o ad esso allegati.44

2. Quando occorre, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono farsi assistere da interpreti, senza deferire loro il giuramento.61

Art. 224 Perquisizioni di polizia giudiziaria

1. Nella flagranza del reato o nel case di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere anche in tempo di notte a perquisizione personale o domiciliare in qualsiasi luogo abbiano fondato motivo di ritenere che l'indiziato o l'evaso si sia rifugiato o che si trovino cose da sottoporre a sequestro o tracce che possano essere cancellate o disperse. In tale caso si osservano la disposizione dell'art. 304-ter secondo capoverso e, per quanto e' possibile, le altre norme sulla istruzione formale.

2. Fuori dei casi previsti dal comma precedente, quando si debba procedere al fermo di polizia giudiziaria o alla esecuzione di un provvedimento di cattura o di carcerazione nei confronti di persona indiziata, imputata o condannata per uno dei delitti indicati nell'articolo 165-ter del codice, di procedura penale, ovvero per altri delitti aggravati per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere, su autorizzazione anche telefonica del procuratore della Repubblica, a perquisizioni domiciliari anche per interi edifici o per blocchi di edifici, dove abbiano fondato motivo di ritenere che si sia rifugiata la persona ricercata o che si trovino cose da sottoporre a sequestro o tracce che possono essere cancellate o disperse. Nel corso di tali operazioni e fino alla loro conclusione puo' essere, altresi', sospesa la circolazione di persone e di veicoli nelle aree interessate.

3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessita' e urgenza che non consentano di richiedere il decreto di perquisizione ovvero l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono ugualmente procedere alle operazioni di cui al comma precedente dandone notizia, senza indugio, al procuratore della Repubblica.

4. L'ufficiale procedente deve enunciare specificamente nel processo verbale il motivo per il quale ha eseguito la perquisizione personale o domiciliare e trasmettere non oltre le quarantotto ore il processo verbale alla Autorita' giudiziaria indicata nel primo capoverso dello art. 238, la quale, se ricorrono i presupposti di tale perquisizione, la convalida nelle quarantotto ore successive.

Art. 224-bis Convalida del sequestro

1. Nel caso in cui gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria abbiano proceduto a sequestro devono enunciare specificamente nel processo verbale il motivo per il quale lo hanno eseguito.

2. Il processo verbale deve essere immediatamente consegnato in copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e deve essere trasmesso non oltre le quarantotto ore all'autorita' giudiziaria indicata nel primo capoverso dell'articolo 238. Questa, nelle quarantotto ore successive, convalida con decreto motivato il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate.

3. Copia del decreto di convalida deve essere immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.