Sez. 2, Sentenza n. 781 del 23/03/1970 (Rv. 346076 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - ESERCIZIO DELLA SERVITU - IN GENERE - MODALITA - SERVITU CONVENZIONALE DI PASSAGGIO - DELIMITAZIONE DEL LOCUS SERVITUTIS - CONDIZIONI - DISTINZIONE TRA CARRI E AUTOMEZZI - INAMMISSIBILITA.*
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - ESERCIZIO DELLA SERVITU - IN GENERE - MODALITA - SERVITU CONVENZIONALE DI PASSAGGIO - DELIMITAZIONE DEL LOCUS SERVITUTIS - CONDIZIONI - DISTINZIONE TRA CARRI E AUTOMEZZI - INAMMISSIBILITA.*
In Mancanza di specificazione in ordine all'estensione ed alle modalita di Esercizio della servitu, l'Esercizio medesimo deve essere bensi effettuato in modo da aggravare nel minor grado possibile la condizione del fondo servente, ma anche in guisa da assicurare la libera esplicazione di quell'Esercizio, perche chi gode la servitu ha diritto al pieno soddisfacimento del bisogno per il quale la servitu venne creata. Il proprietario di un fondo soggetto a servitu convenzionale di passaggio ha il diritto di ottenere giudizialmente la delimitazione del locus servitutis, ove il titolo non ne faccia menzione. Tale delimitazione e pero attuabile, sempre che essa, avuto riguardo allo stato ed alla configurazione dei luoghi, non menomi i diritti del proprietario del fondo dominante, rendendo cioe non interamente realizzabile il beneficio garantito dal titolo, come puo verificarsi nel caso in cui il fondo servente sia di dimensioni estremamente ridotte. Nella servitu costituita per il trasporto a mezzo veicoli dei prodotti agricoli non vi e ragione di fare distinzioni tra carri ed automezzi, tanto piu quando la servitu sia stata concepita come la piu ampia esistente al momento della sua Costituzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1065
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)