Sez. 3, Sentenza n. 3238 del 30/11/1962 (Rv. 254762 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - CONSEGNA DEL PLICO A PERSONA ADDETTA AL SERVIZIO DEL DESTINATARIO - NOZIONE - COABITAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE. *
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - CONSEGNA DEL PLICO A PERSONA ADDETTA AL SERVIZIO DEL DESTINATARIO - NOZIONE - COABITAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE. *
Le espressioni usate dall'art 77 del RD 28 dicembre 1924 n 2271 (testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari, del personale degli uscieri giudiziari, e del personale addetto agli uffici di conciliazione), secondo cui, nella notificazione degli Atti giudiziari per mezzo della posta l'agente o l'ufficiale postale consegna il piego, in Mancanza del destinatario, ad uno della famiglia od a persona addetta alla casa ed al servizio del destinatario, sostanzialmente corrispondono a quelle adottate dall'art 139, secondo comma cod proc civ. la persona addetta al servizio del destinatario o, secondo l'espressione del codice di rito vigente, addetta all'ufficio o all'azienda del medesimo non e necessariamente un suo coabitante o convivente, bensi chi si trovi in un rapporto di dipendenza di qualsiasi specie, purche non momentaneo, con il destinatario.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 28/12/1924 num. 2271 art. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)