Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
Testo in vigore al
Art. 36-bis
1. Nonostante il richiamo ad altra legge, si applicano in ogni caso le norme del diritto italiano che:
a) attribuiscono ad entrambi i genitori la responsabilita' genitoriale;
b) stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio;
c) attribuiscono al giudice il potere di adottare provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilita' genitoriale in presenza di condotte pregiudizievoli per il figlio.
Art. 37 Giurisdizione in materia di filiazione
1. In materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e figli la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 3 e 9, anche quando uno dei genitori o il figlio e' cittadino italiano o risiede in Italia.
Capo V. Adozione
Art. 38 Adozione
1. I presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti, ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale e' prevalentemente localizzata, al momento dell'adozione. Tuttavia si applica il diritto italiano quando e' richiesta al giudice italiano l'adozione di un minore, idonea ad attribuirgli lo stato di figlio ....
2. E' in ogni caso salva l'applicazione della legge nazionale dell'adottando maggiorenne per la disciplina dei consensi che essa eventualmente richieda.
Art. 39 Rapporto fra adottato e famiglia adottiva
1. I rapporti personali e patrimoniali fra l'adottato e l'adottante o gli adottanti ed i parenti di questi sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale e' prevalentemente localizzata.
Art. 40 Giurisdizione in materia di adozione
1. I giudici italiani hanno giurisdizione in materia di adozione allorche':
a) gli adottanti o uno di essi o l'adottando sono cittadini italiani ovvero stranieri residenti in Italia;
b) l'adottando e' un minore in stato di abbandono in Italia.
2. In materia di rapporti personali o patrimoniali fra l'adottato e l'adottante o gli adottanti ed i parenti di questi i giudici italiani hanno giurisdizione, oltre che nelle ipotesi previste dall'articolo 3, ogni qualvolta l'adozione si e' costituita in base al diritto italiano.
Art. 41 Riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione
1. I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli articoli 64, 65 e 66.
2. Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori.
Capo VI. Protezione degli incapaci e obblighi alimentari
Art. 42 Giurisdizione e legge applicabile in materia di protezione dei minori
1. La protezione dei minori e' in ogni caso regolata dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorita' e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24 ottobre 1980, n. 742.
2. Le disposizioni della Convenzione si applicano anche alle persone considerate minori soltanto dalla loro legge nazionale, nonche' alle persone la cui residenza abituale non si trova in uno degli Stati contraenti.
Art. 43 Protezione dei maggiori d'eta'
1. I presupposti e gli effetti delle misure di protezione degli incapaci maggiori di eta', nonche' i rapporti fra l'incapace e chi ne ha la cura, sono regolati dalla legge nazionale dell'incapace.
Tuttavia, per proteggere in via provvisoria e urgente la persona o i beni dell'incapace, il giudice italiano puo' adottare le misure previste dalla legge italiana.
Art. 44 Giurisdizione in materia di protezione dei maggiori d'eta'
1. La giurisdizione italiana in materia di misure di protezione degli incapaci maggiori di eta' sussiste, oltre che nei casi previsti dagli articoli 3 e 9, anche quando esse si rendono necessarie per proteggere in via provvisoria e urgente, la persona o i beni dell'incapace che si trovino in Italia.
2. Quando in base all'articolo 66 nell'ordinamento italiano si producono gli effetti di un provvedimento straniero in materia di capacita' di uno straniero, la giurisdizione italiana sussiste per pronunciare i provvedimenti modificativi o integrativi eventualmente necessari.
Art. 45 Obbligazioni alimentari nella famiglia
1. Le obbligazioni alimentari nella famiglia sono regolate dalla legge designata dal regolamento 2009/4/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, e successive modificazioni.
Capo VII. Successioni
Art. 46 Successione per causa di morte
1. La successione per causa di morte e' regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredita' si tratta, al momento della morte.
2. Il soggetto della cui eredita' si tratta puo' sottoporre, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, l'intera successione alla legge dello Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto se al momento della morte il dichiarante non risiedeva piu' in tale Stato.
Nell'ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta.
3. La divisione ereditaria e' regolata dalla legge applicabile alla successione, salvo che i condividenti, d'accordo fra loro, abbiano designato la legge del luogo d'apertura della successione o del luogo ove si trovano uno o piu' beni ereditari.
Art. 47 Capacita' di testare
1. La capacita' di disporre per testamento, di modificarlo o di revocarlo e' regolata dalla legge nazionale del disponente al momento del testamento, della modifica o della revoca.
Art. 48 Forma del testamento
1. Il testamento e' valido, quanto alla forma, se e' considerato tale dalla legge dello Stato nel quale il testatore ha disposto, ovvero dalla legge dello Stato di cui il testatore, al momento del testamento o della morte, era cittadino o dalla legge dello Stato in cui aveva il domicilio o la residenza.
Art. 49 Successione dello Stato
1. Quando la legge applicabile alla successione, in mancanza di successibili, non attribuisce la successione allo Stato, i beni ereditari esistenti in Italia sono devoluti allo Stato italiano.
Art. 50 Giurisdizione in materia successoria
1. In materia successoria la giurisdizione italiana sussiste:
a) se il defunto era cittadino italiano al momento della morte;
b) se la successione si e' aperta in Italia;
c) se la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica e' situata in Italia;
d) se il convenuto e' domiciliato o residente in Italia o ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero;
e) se la domanda concerne beni situati in Italia.
Capo VIII. Diritti reali
Art. 51 Possesso e diritti reali
1. Il possesso, la proprieta' e gli altri diritti reali sui beni mobili ed immobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.
2. La stessa legge ne regola l'acquisto e la perdita, salvo che in materia successoria e nei casi in cui l'attribuzione di un diritto reale dipenda da un rapporto di famiglia o da un contratto.
Art. 52 Diritti reali su beni in transito
1. I diritti reali su beni in transito sono regolati dalla legge del luogo di destinazione.
Art. 53 Usucapione di beni mobili
1. L'usucapione di beni mobili e' regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si trova al compimento del termine prescritto.
Art. 54 Diritti su beni immateriali
1. I diritti su beni immateriali sono regolati dalla legge dello Stato di utilizzazione.
Art. 55 Pubblicita' degli atti relativi ai diritti reali
1. La pubblicita' degli atti di costituzione, trasferimento ed estinzione dei diritti reali e' regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si trova al momento dall'atto.
Capo IX. Donazioni
Art. 56 Donazioni
1. Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante al momento della donazione.
2. Il donante puo', con dichiarazione espressa contestualmente alla donazione, sottoporre la donazione stessa alla legge dello Stato in cui egli risiede.
3. La donazione e' valida, quanto alla forma, se e' considerata tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato nel quale l'atto e' compiuto.