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Sez. 3, Sentenza n. 22357 del 03/11/2010 (Rv. 615671 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE | Contratto di mediazione - Compenso dovuto anche in caso di rifiuto, da parte del preponente, di concludere l'affare - Vessatorietà ai sensi dell'art. 1469 bis, primo comma, cod. civ. (ora art. 33, primo comma, codice del consumo) - Configurabilità - Condizioni - Accertamento - Qualificazione del compenso come clausola penale - Condizioni.
Stato
decisa il 2010-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615671-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE

In tema di mediazione, qualora sia previsto in contratto - per il caso in cui il conferente l'incarico rifiuti, anche ingiustificatamente, di concludere l'affare propostogli dal mediatore - un compenso in misura identica (o vicina) a quella stabilita per l'ipotesi di conclusione dell'affare, il giudice deve stabilire se tale clausola determini uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi delle parti e sia, quindi, vessatoria, ai sensi dell'art. 1469 bis, comma primo, cod. proc. civ. (ora art. 33, comma primo, codice del consumo), salvo che in tale pattuizione non sia chiarito che, in caso di mancata conclusione dell'affare per ingiustificato rifiuto, il compenso sia dovuto per l'attività sino a quel momento esplicata. Qualora, invece, il rifiuto di concludere l'affare tragga origine da circostanze ostative, di cui il conferente l'incarico abbia omesso di informare il mediatore al momento della conclusione del contratto o cui abbia dato causa successivamente, è configurabile una responsabilità dello stesso conferente per la violazione dei doveri di correttezza e buona fede. In tal caso la previsione dell'obbligo di pagare comunque la provvigione può integrare una clausola penale, soggetta al diverso apprezzamento di cui all'art. 1469 bis, comma terzo, n. 6, cod. civ., (ora art. 33, comma secondo, lett. f, codice del consumo), concernente la presunzione di vessatorietà delle clausole che, in caso di inadempimento, prevedano il pagamento di una somma manifestamente eccessiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 1, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1469 bis com. 1, Cod. Civ. art. 1469 bis com. 3 n. 6, Cod. Civ. art. 1469 quinquies com. 1, Cod. Civ. art. 1754

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)