Sez. 5, Sentenza n. 102 del 29/10/1982 Ud. (dep. 07/01/1983) Rv. 156808 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - IN GENERE - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE - EFFETTO DEVOLUTIVO - PUNTI DELLA DECISIONE - NOZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - IN GENERE - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE - EFFETTO DEVOLUTIVO - PUNTI DELLA DECISIONE - NOZIONE.*
Se è vero che nel giudizio di appello la cognizione del giudice è circoscritta a quei punti della decisione impugnata che hanno formato oggetto di specifica censura, nondimeno, poiché la nozione di "punto della decisione" si ricollega al momento dispositivo più che al momento logico della sentenza, ne deriva che, chiesto dall'appellante il riesame di una determinata questione, ben può il giudice di appello discostarsi, in ordine ad una o più risultanze, dalle conclusioni raggiunte dai giudici di primo grado pur quando, relativamente ad esse, nessuno abbia sollevato doglianze o critiche, giacché la disamina e gli accertamenti intervenuti su tali risultanze vanno considerati non come "punti della decisione", ma come materia di argomentazione logica. (Conf mass nn 149554, 136438 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)