Sez. 3, Sentenza n. 2070 del 16/07/1973 (Rv. 365231 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - DEDUZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE ORDINARIO DELL'ESISTENZA DI UN CONTRATTO AGRARIO SOGGETTO A PROROGA LEGALE - COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - SUSSISTENZA.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - DEDUZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE ORDINARIO DELL'ESISTENZA DI UN CONTRATTO AGRARIO SOGGETTO A PROROGA LEGALE - COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - SUSSISTENZA.*
La Competenza delle Sezioni specializzate agrarie sussiste ogni qualvolta, in Sede ordinaria, venga dedotta l'esistenza di un contratto agrario, inquadrabile fra le fattispecie legali astrattamente soggette alla proroga. Se, quindi, la controversia implica l'accertamento, positivo o negativo, di tale diritto e, comunque, l'assoggettabilita, in concreto, del rapporto dedotto al regime vincolistico, essa va devoluta alla cognizione del giudice specializzato, al quale resta riservata ogni altra indagine non solo sulla sussistenza delle condizioni e dei requisiti, cui la legge subordina il sorgere ed il permanere del diritto alla proroga, ma anche sull'esistenza, sulla validita e sulla qualificazione giuridica del rapporto come contratto agrario soggetto a proroga. Il giudice adito in Sede ordinaria puo solo verificare, in via di mera delibazione, se il rapporto sia astrattamente inquadrabile fra le dette fattispecie legali e ritenere la causa quando, prima facie e senza bisogno di ulteriori indagini, possa escludersi l'esistenza di ogni possibile controversia in ordine all'applicabilita delle leggi speciali in materia agraria.*
Riferimenti normativi: Legge 02/03/1963 num. 320 art. 3 CORTE COST., Legge 02/03/1963 num. 320 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)