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Sez. 3, Ordinanza n. 24100 del 10/11/2006 (Rv. 593518 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Proposizione contro il dispositivo della sentenza d'appello - Inammissibilità - Riproposizione dell'impugnazione - Condizioni - Applicabilità al rito locativo.
Stato
decisa il 2006-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593518-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

Il potere di proporre impugnazione avverso la sentenza del giudice del lavoro non sorge in conseguenza della semplice lettura del dispositivo in udienza (salva l'eccezionale ipotesi prevista dall'art. 433, secondo comma, cod. proc. civ.), ma postula che la sentenza stessa sia completa nei suoi elementi strutturali (fra cui essenziale è la motivazione) e che sia stata depositata in cancelleria a norma degli artt. 430 e 438 cod. proc. civ. Ne consegue che la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso per cassazione, erroneamente proposto. (prima che la sentenza acquisti con il deposito giuridica esistenza) contro il dispositivo della sentenza di appello letto in udienza non comporta l'irreparabile consunzione del diritto d'impugnare la sentenza dopo il deposito della stessa, sempreché non siano decorsi i termini previsti dagli artt. 325 e 327 cod. proc. civ. (principio nella specie applicato dalla S.C. al rito locativo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 387, Cod. Proc. Civ. art. 430, Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 438, Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)