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Sez. 3 - , Sentenza n. 1575 del 24/01/2020 (Rv. 656648 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - PRESCRIZIONE | Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione - Prescrizione del diritto al risarcimento del danno causato dal "broker" - Termine - Individuazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656648-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - PRESCRIZIONE

Il diritto al risarcimento dei danni, causati da "broker" assicurativo, da parte del Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione si prescrive nel termine ordinario decennale e non in quello biennale di cui all'art. 2952, comma 2, c.c., trattandosi di obbligazione nascente dalla legge e non derivante dal contratto di assicurazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2952 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 110, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 115, Decr. Minist. min. SEC del 2009 num. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)