Sez. 1, Ordinanza n. 25421 del 16/09/2025 (Rv. 676307-02)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE | Mantenimento dei figli - Esigenze della prole - Valutazione all'attualità - Necessità - Proiezioni di lungo periodo indeterminate - Esclusione - Limiti.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE
In tema di mantenimento dei figli, la valutazione delle esigenze della prole va compiuta all'attualità e non può fondarsi su proiezioni di lungo periodo indeterminate nel loro futuro divenire, potendo trovare ingresso eventuali motivate considerazioni prognostiche solo se inerenti a individuati ed ordinari accadimenti della vita, che riguardino un arco di tempo circoscritto e si palesino come probabile e coerente sviluppo di quanto già in atto.
Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Civ. art. 337 quinquies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)