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Sez. 3, Sentenza n. 7170 del 01/08/1994 (Rv. 487613 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - IN GENERE | Durata prevista dall'art. 67 della legge n. 392 del 1978 - Espressione "contratti stipulati prima, tra e dopo" - Significato - Riferimento al contratto costitutivo del rapporto locatizio.
Stato
decisa il 1994-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487613-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - IN GENERE

Alla stregua del dato testuale dell'art. 67 della legge n. 392 del 1978 nonché della "ratio" di detta norma transitoria, di graduare nel tempo la scadenza della proroga legale dei contratti concernenti immobili destinati alle attività di cui all'art. 27 della legge sull'equo canone, accordando una proroga più lunga al conduttore che sia nella detenzione dell'immobile da più breve tempo e viceversa, in tema di ulteriore durata dei contratti di locazione in corso e concernenti immobili ad uso diverso dall'abitazione già sottoposti a proroga, l'espressione "contratti stipulati" "prima", "tra" e "dopo" le date di cui all'art. 67 della legge 27 luglio 1978 n. 392 va riferita ai contratti stipulati originariamente nei periodi indicati da detta disposizione - cioè ai contratti con i quali fu costituito il rapporto locatizio - e non alle successive convenzioni che hanno assicurato la continuazione del rapporto già sorto.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)