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Sez. 3, Sentenza n. 558 del 09/03/1967 (Rv. 326519 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - GRADUATORIA DELLE PROVE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1967-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326519-01

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - GRADUATORIA DELLE PROVE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO.*

Spetta al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e valutare le prove, controllarne l'attendibilita e la concludenza, scegliere fra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o della eccezione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, e stabilire, infine, se sussistano fatti idonei a dar fondamento a presunzioni semplici, rientrando tutto cio nel suo potere discrezionale, a norma dell'art 116 cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)