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Sez. L, Ordinanza n. 10976 del 24/04/2026 (Rv. 678732-01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Permessi mensili retribuiti - Art. 33, comma 3, l. n. 104 del 1992 - Presupposti - Coabitazione - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678732-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE

Ai fini del riconoscimento dei permessi mensili retribuiti per l'assistenza al familiare disabile, di cui all'art. 33, comma 3, l. n. 104 del 1992, pur alla luce delle integrazioni apportate alla norma dalla sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 2016, costituisce requisito indefettibile la sussistenza di un determinato rapporto di parentela tra assistito e persona da assistere, sicché non rileva la mera coabitazione con il soggetto invalido, seppure connotata da stabilità tale da determinare l'inserimento del richiedente nel nucleo familiare del disabile, risultando l'estensione del beneficio anche a tale situazione, al di fuori di un rapporto di coniugio o di convivenza more uxorio o di parentela o affinità, incompatibile sia con il portato della sentenza della Corte costituzionale - che ha inteso estendere la tutela, pur sempre limitata nell'ambito familiare, ai soli conviventi more uxorio - che con la ratio della legge. (Nella specie, la S.C. ha confermato la

sentenza con la quale è stata ritenuta legittima la revoca della fruizione dei permessi richiesti per prestare assistenza al cugino del coniuge, soggetto bisognoso di assistenza e convivente con l'istante).

Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 com. 3 CORTE COST., Costituzione art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)