Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 340 del 2006
Massime (1)
Massima n. 30714
- Finanza regionale
- Norme della regione siciliana
- Concessione di contributi straordinari ad enti ed associazioni operanti in diversi settori
- Svolgimento di attività di particolare interesse collettivo
- Concessione dei contributi da parte dell'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali
- Previsione del parere della commissione legislativa "bilancio"
- Ricorso del commissario dello stato per la regione siciliana
- Promulgazione parziale della legge con omissione delle disposizioni impugnate
- Cessazione della materia del contendere.
Leggi la massima
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, in riferimento all'art. 4 dello statuto della Regione Siciliana, nei confronti dell'art. 1, comma 2, della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095/stralcio I), che, nel procedimento per la concessione, da parte dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, di contributi straordinari ad enti ed associazioni impegnati in attività di particolare interesse collettivo, prevede che la Commissione legislativa "Bilancio" del Consiglio regionale esprima il proprio parere, in quanto, essendo stata promulgata la delibera, successivamente all'impugnazione, come legge della Regione Siciliana 6 febbraio 2006, n. 11, con omissione delle disposizioni censurate, l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse acquistino una qualsiasi efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale.
- Promulgazione "parziale" delle leggi della Regione Siciliana oggetto di giudizio di legittimità costituzionale in via principale, v. ordinanze n. 231, 204 e n. 171/2006.
Norme impugnate
- art. 1, comma 2, delibera legislativa Regione Siciliana 20 gennaio 2006
Parametri
- art. 4 r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (statuto regione Sicilia)
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095 – stralcio I), recante «Riproposizione di norme in materia di concessione di contributi straordinari», limitatamente all'inciso «previo parere della Commissione legislativa “Bilancio” dell'Assemblea regionale siciliana», promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 27 gennaio 2006, depositato il 4 febbraio 2006 ed iscritto al n. 10 del registro ricorsi 2006.
Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2006 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.
punto 1
Ritenuto che, con ricorso notificato il 27 gennaio 2006 e depositato il 4 febbraio 2006, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095 – stralcio I), recante «Riproposizione di norme in materia di concessione di contributi straordinari», limitatamente all'inciso «previo parere della Commissione legislativa “Bilancio” dell'Assemblea regionale siciliana»;
che, a seguito dell'impugnativa proposta dal Commissario il 14 dicembre 2005 avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 7 dicembre 2005 (disegno di legge n. 1084), recante «Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie», l'Assemblea regionale ha approvato un ordine del giorno con il quale il Presidente della Regione è stato autorizzato a promulgare la legge con omissione delle parti impugnate;
che, successivamente, in sede di Commissione Bilancio sono stati elaborati tredici testi normativi che, come rileva il ricorrente, «in alcuni casi contengono la mera riscrittura delle norme oggetto di gravame, in altri la rivisitazione del testo precedentemente approvato»;
che, in particolare, l'art. 1 della delibera legislativa qui in esame ripropone con modifiche il testo dell'art. 21, comma 22, della citata delibera legislativa del 7 dicembre 2005 (disegno di legge n. 1084);
che la disposizione in parola, impugnata nella precedente formulazione per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., prevede l'istituzione di un fondo destinato alla concessione di contributi straordinari ad enti ed associazioni operanti in diversi settori «per il perseguimento dei propri fini statutari e per l'organizzazione di manifestazioni o altre attività che rivestano particolare interesse collettivo»;
che, secondo il Commissario dello Stato, anche la nuova formulazione della norma deve essere censurata «sebbene limitatamente alla parte in cui prevede, al comma 2 dell'art. 1, che la Commissione legislativa “Bilancio” esprima il proprio parere sulla concessione dei contributi in questione da parte dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali»;
che, ad avviso del ricorrente, sarebbe illegittima «l'attribuzione di competenze su atti amministrativi alle Commissioni legislative», trattandosi di funzioni «del tutto estranee» a quelle proprie delle Commissioni in base all'art. 4 dello statuto della Regione Siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.
punto 2
Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095 – stralcio I), recante «Riproposizione di norme in materia di concessione di contributi straordinari», limitatamente all'inciso «previo parere della Commissione legislativa “Bilancio” dell'Assemblea regionale siciliana»;
che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 6 febbraio 2006, n. 11, con omissione della disposizione oggetto di censura;
che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (ex plurimis, ordinanze n. 231, n. 204 e n. 171 del 2006);
che pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 ottobre 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
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