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Sez. 5, Sentenza n. 3415 del 20/02/2015 (Rv. 634928 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE) | Parametri o studi di settore - Efficacia - Presupposto per l'accertamento analitico - Induttivo - Contraddittorio con il contribuente - Onere probatorio del contribuente e dell'ente impositore - Ripartizione.
Stato
decisa il 2015-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634928-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE)

I parametri o studi di settore previsti dall'art. 3, commi da 181 a 187, legge 28 dicembre 1995, n. 549, rappresentando la risultante dell'estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell'Ufficio dell'accertamento analitico-induttivo, ex art. 39, primo comma, lett. d, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con il contribuente, sul quale, nella fase amministrativa e, soprattutto, in quella contenziosa, incombe l'onere di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre all'ente impositore fa carico la dimostrazione dell'applicabilità dello "standard" prescelto al caso concreto oggetto di accertamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2728, Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 181 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)