Sez. 2, Sentenza n. 26490 del 04/11/2008 (Rv. 605303 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ACQUISTI | Fondo agricolo acquistato dal coniuge per riscatto ai sensi della legge n. 379 del 1967 - Acquisto rientrante nella comunione legale ex art. 177 cod. civ. - Configurabilità.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ACQUISTI
Anche i fondi agricoli riscattati ai sensi della legge n. 379 del 1967 rientrano nella comunione legale dei beni per effetto dell'art. 177 cod.civ., dovendosi ritenere tale norma, per la sua generale portata, prevalente su tutte le particolari disposizioni ad essa anteriori che, nell'attribuire al solo acquirente la proprietà del bene, contengono previsioni "quoad effectum" diverse. Il riconoscimento della comproprietà dell'immobile in capo al coniuge del riscattante, ai sensi dell'art. 177 cod. civ., non si pone, peraltro, in contrasto con le disposizioni di legge in materia di riscatto dei fondi agricoli, che prevedono l'infrazionabilità o l'indivisibilità del podere, in quanto la stessa legge n. 1078 del 1940, prevedendo la possibilità che "il fondo sia assegnato in comunione a tutti gli eredi ed a quelli fra essi che intendono vivere in comunione" (art. 5, terzo comma), non esclude che il medesimo fondo, pur rimanendo indivisibile, possa - ricorrendone le condizioni - essere assegnato a più soggetti in comunione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Legge 03/06/1940 num. 1078 CORTE COST., Legge 29/05/1967 num. 379 CORTE COST., Legge 19/02/1992 num. 191
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)