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Sez. 3, Sentenza n. 20602 del 04/10/2010 (Rv. 615422 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) | Cose pericolose - Limitazione della responsabilità del proprietario alle ipotesi di uso normale - Limiti - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615422-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI)

Il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante, da intendersi con riferimento non esclusivo a comportamenti sempre assolutamente rispettosi della prescrizione di legge ma anche a quelli in qualche modo incauti. Ne consegue che, ai fini dell'esclusione della responsabilità della p.a. per il cedimento di una ringhiera contro la quale aveva l'impatto di un autoveicolo, abbattendola e precipitando nel burrone sottostante, non è sufficiente rilevare che l'urto inflitto dal veicolo non costituisce un uso "normale" della ringhiera, ma occorre dimostrare che esso fu di tale intensità da potersi ritenere abnorme e conseguentemente costituisce causa esclusiva dell'evento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)