Sez. 3, Sentenza n. 11113 del 29/01/2008 Ud. (dep. 12/03/2008) Rv. 239002 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Denuncia di inizio attività - Decorso del termine di trenta giorni dalla data della denuncia - Conseguenze - Potere della P.A. di controllare la conformità dell'opera - Sussistenza.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
In materia edilizia, il decorso del termine di giorni trenta dalla data di presentazione della denuncia di inizio attività (art. 23, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) esaurisce il potere di riscontro a fini inibitori attribuito alla P.A. ma non determina il venir meno dei poteri di vigilanza e controllo di quest'ultima, in quanto la P.A. ha sempre il potere di controllare che l'opera realizzata sia conforme a quella denunciata e, in caso di difformità, di provvedere a denunciare il trasgressore.
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 22 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 23 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)