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Sez. 1, Sentenza n. 3644 del 29/10/1975 (Rv. 377848 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - PERSONE GIURIDICHE - SOCIETA PER AZIONI - AUMENTO DEL CAPITALE - UTILIZZAZIONE DI UTILI ACCANTONATI COME RISERVE FACOLTATIVE - INCREMENTO DI PATRIMONIO SOCIALE - INSUSSISTENZA - SOGGEZIONE ALLA TASSA GRADUALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377848-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - PERSONE GIURIDICHE - SOCIETA PER AZIONI - AUMENTO DEL CAPITALE - UTILIZZAZIONE DI UTILI ACCANTONATI COME RISERVE FACOLTATIVE - INCREMENTO DI PATRIMONIO SOCIALE - INSUSSISTENZA - SOGGEZIONE ALLA TASSA GRADUALE - ESCLUSIONE.*

I soci delle societa per azioni non acquistano un vero e proprio diritto di credito all'erogazione degli utili se non per effetto di una specifica delibera assembleare che disponga tale erogazione, per cui, ove sia stata, invece, deliberato l'accantonamento di determinati utili come riserva facoltativa, i medesimi continuano ad appartenere alla societa e non possono, pertanto ritenersi acquisiti al patrimonio dei soci. Ne consegue che qualora una deliberazione dell'assemblea ordinaria di una societa per azioni abbia stabilito che determinati utili vengano accantonati come riserva facoltativa, l'iscrizione nel registro delle imprese di una successiva deliberazione dell'assemblea straordinaria, la quale abbia disposto l'aumento del capitale sociale, da realizzarsi mediante l'impiego di tali utili, non sconta la tassa graduale di concessione governativa di cui all'art terzo della tabella allegato a del DPR 1 marzo 1961 n 121, in quanto il passaggio a capitale dei detti utili non importa un incremento del patrimonio sociale, ne concreta un apporto effettivo, da parte degli azionisti, di una nuova ricchezza, ma si risolve in un'operazione contabile che si svolge nell'ambito della stessa societa, senza determinare un mutamento della sua consistenza patrimoniale. (Conf 1027/69, mass n 339492; 2301/68, mass n 334599; (Conf 2147/67, mass n 334317; 938/65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2350, Cod. Civ. art. 2438, DPR 01/03/1961 num. 121 all. A art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)