Sez. 2 - , Sentenza n. 29362 del 22/07/2020 Cc. (dep. 22/10/2020) Rv. 279815 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ROGATORIE - ALL'ESTERO - IN GENERE | Intercettazione ambientale a mezzo di "captatore informatico" - Spostamento all'estero dell'utilizzatore dell'apparecchio intercettato - Rogatoria - Necessità - Esclusione - Ragioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ROGATORIE - ALL'ESTERO - IN GENERE
L'intercettazione ambientale a mezzo "captatore informatico" installato in Italia su telefono collegato ad un gestore nazionale, non richiede l'attivazione di una rogatoria internazionale per il solo fatto che le conversazioni siano eseguite in parte all'estero, e temporaneamente registrate tramite wifi locale, a causa dello spostamento dell'apparecchio sul quale è inoculato il " malware", atteso che la captazione ha avuto origine e si è comunque realizzata in Italia, attraverso le centrali di ricezione presso la procura della Repubblica.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 727 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8, Costituzione art. 15, Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)