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Sez. U, Sentenza n. 6085 del 15/11/1982 (Rv. 423771 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI - RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE CONTRO LE PRONUNCE DELLA SEZIONE DISCIPLINARE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - DISCIPLINA APPLICABILE - ART. 152 COMMA PRIMO, COD. PROC. PEN. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423771-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI - RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE CONTRO LE PRONUNCE DELLA SEZIONE DISCIPLINARE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - DISCIPLINA APPLICABILE - ART. 152 COMMA PRIMO, COD. PROC. PEN. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Nei procedimenti disciplinari a carico di magistrati, la applicabilità delle norme del rito penale, in quanto compatibili, è invocabile con riguardo alle attività istruttorie e dibattimentali del relativo giudizio, e non anche in Sede di ricorso alle Sezioni Unite della suprema Corte, avverso le pronunce della Sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura, atteso che tale ricorso, riconducibile nella previsione dello art. 360 cod. proc. civ., è integralmente soggetto alle Disposizioni del rito civile. In tale Sede, pertanto, resta esclusa l'operatività dell'art. 152 primo comma cod. proc. pen., anche nella parte in cui fissa l'Obbligo dell'immediato proscioglimento dell'incolpato che risulti manifestamente innocente. (V 784/80, mass n 404234; (V 3157/75, mass n 377256; (V 2499/66).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Legge 24/03/1958 num. 195 art. 4 CORTE COST., Legge 24/03/1958 num. 195 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)