Sez. 1, Sentenza n. 8970 del 05/07/2000 (Rv. 538239 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PER ADESIONE | Modulo predisposto da una delle parti - Inserimento di clausola - Automatica essenzialità della stessa, ai fini della estensione della sua nullità al contratto - Configurabilità - Esclusione - Necessario apprezzamento della potenziale volontà delle parti - Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PER ADESIONE
In tema di contratti conclusi mediante utilizzazione di moduli o formulari predisposti da una delle parti, l'inserimento in essi di una clausola non comporta automaticamente la essenzialità della stessa, con la conseguente estensione della sua eventuale nullità all'intero contratto, essendo, invece, necessaria al riguardo un apprezzamento in ordine alla volontà delle parti quale obiettivamente ricostruibile sulla base del concreto regolamento di interessi, rimesso al giudice di merito ed incensurabile in cassazione se adeguatamente e razionalmente motivato(fattispecie in tema di concessione di credito su pegno, in cui era stata apposta sul modulo predisposto dall'istituto di credito una clausola "omnibus", a garanzia, oltre che di un credito sufficientemente individuato, anche di ogni altro credito che fosse eventualmente insorto a favore della banca verso il cliente, anche se non liquido ed esigibile, ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2787
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)