Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 146 del 1991
Massime (1)
Massima n. 17016
- Locazione di immobili urbani
- Determinazione del costo base dell'immobile ai fini del computo dell'equo canone
- Mancata previsione per gli immobili costruiti in zona sismica di prima categoria entro il 31 dicembre 1975 di un aumento del 10% del costo base come previsto, per gli immobili costruiti dopo tale data, dal D.M. 30 ottobre 1975 in esecuzione della legge n. 1179/1965
- Lamentata ingiustificata disparità di trattamento
- Difetto di motivazione sulla rilevanza
- Manifesta inammissibilità della questione .
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza e perché richiedente comunque una sentenza addittiva in materia nella quale il legislatore esercita un'ampia discrezionalità che non consente scelte sostitutive nell'ambito del giudizio di costituzionalità.
Norme impugnate
- art. 14 legge 27 luglio 1978, n. 392
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni
d'immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1990 dal Pretore di Messina nel procedimento civile
vertente tra Vittorio Rinaldi e Francesco Basile, iscritta al n. 697 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Messina, con ordinanza 5 giugno 1990, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede, per le costruzioni in zone sismiche di prima categoria, un aumento del costo di costruzione del dieci per cento ai fini della determinazione dell'equo canone;
che nel giudizio così promosso è intervenuto davanti a questa Corte il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile per mancanza di motivazione sulla rilevanza;
punto 2
Considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna motivazione in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio a quo;
che, inoltre, con essa si richiede una sentenza additiva in una materia nella quale il legislatore (avvalendosi dell'impiego di molteplici indici tipici per la determinazione dell'equo canone) esercita un'ampia discrezionalità, che non consente scelte sostitutive nell'ambito del giudizio di costituzionalità;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni d'immobili urbani) sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Messina, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 20 marzo 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 aprile 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze