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Sez. 2 - , Ordinanza n. 17656 del 05/07/2018 (Rv. 649586 - 02)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Difensore domiciliatario - Pagamento diretto del compenso in loro favore – Esclusione – Titolarità esclusiva in capo all’avvocato del beneficiato - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649586-02

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO

In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'avvocato domiciliatario non ha diritto a chiedere il pagamento delle somme spettantigli, poiché il diritto al compenso è riservato all'unico avvocato del soggetto interessato, tale difensore divenendo, perciò, titolato in via esclusiva ad interagire con la Pubblica Amministrazione con riferimento a tutti i profili che interessano il gratuito patrocinio.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 84, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 91 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 130 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)