Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini
Testo in vigore al
Capo I. Norme generali-classificazione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche tipiche e ambito di applicazione
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga.
la seguente legge:
Art. 1 Denominazione di origine e indicazione geografica tipica
1. Per denominazione di origine dei vini si intende il nome
geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualita' e rinomato,le cui caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale ed ai fattori umani.
2. Per indicazione geografica tipica dei vini si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva.
3. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche
tipiche sono riservate ai mosti e ai vini, alle condizioni previste dalla presente legge.
4. Le "bevande di fantasia a base di vino", le "bevande di
fantasia provenienti dall'uva", i succhi non fermentati della vite, i prodotti vitivinicoli aromatizzati, nonche' i vini frizzanti gassificati ed i vini spumanti gassificati non possono utilizzare denominazioni d'origine e indicazioni geografiche tipiche nella loro designazione e presentazione
Art. 2 Utilizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche
1. Le denominazioni di origine e le loro sottozone, nonche' le
indicazioni geografiche tipiche di cui all'articolo 1 sono utilizzate per designare vini appartenenti ad una pluralita' di produttori, fatte salve le situazioni giuridiche acquisite in base al previgente ordinamento. In casi eccezionali, tenuto conto delle specifiche particolarita' ambientali di singole microzone, anche se ricadenti in un'unica proprieta', che diano un prodotto d'interesse nazionale altamente qualitativo anche ai fini della promozione dell'immagine del vino italiano all'estero,puo' riconoscersi ai vini il nome della sottozona ed un disciplinare di produzione autonomo con regolamentazione piu' restrittiva nell'ambito di una denominazione di origine o di una una nuova di interesse diffuso.
Nella designazione, il nome di detta sottozona puo' procedere o seguire quello della denominazione di origine o della indicazione geografica tipica. Per il riconoscimento della sottozona, il Comitato nazionale di cui all'articolo 17 delibera con la maggioranza dei tre quarti dei componenti.
2. Il nome geografico, che costituisce la denominazione di origine
o l'indicazione geografica tipica, e le altre menzioni riservate non possono essere impiegati per designare prodotti similari o alternativi a quelli definiti al comma 1 ne', comunque, essere impiegati in modo tale da ingenerare, nei consumatori, confusione nella individuazione dei prodotti.
Art. 3 Classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche
1. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche di cui all'articolo 1, con riguardo ai prodotti di cui alla presente legge, si classificano in:
a) denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG);
b) denominazioni di origine controlla (DOC);
c) indicazioni geografiche tipiche (IGT).
2. I mosti ed i vini possono utilizzare le DOCG, le DOC, e le
IGT.
3. Le DOCG e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali
utilizzate dall'Italia per designare i VQPRD (vini di qualita' prodotti in regioni determinate). I vini possono altresi utilizzare le denominazioni seguenti: VSQPRD (vini spumanti di qualita' prodotti in regioni determinate) come regolamentati dalla Comunita' economica europea (CEE); VLQPRD (vini liquorisi di qualita' prodotti in regioni determinate); VFQPRD (vini frizzanti di qualita' di prodotti in regioni determinate). Le definizioni della CEE sono aggiuntive e non sostitutive delle menzioni italiane.
4. La menzione IGT puo' essere sostituita dalla menzione "Vin de pays" per i vini prodotti in Val d'Aosta, di bilinguismo francese, e dalla menzione "Landweine" per i vini prodotti in provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco.
Art. 4 Ambiti territoriali
1. Per DOCG e DOC si intendono i nomi geografici e le
qualificazioni geografiche delle corrispondenti zone di produzione, usati per designare i vini di cui all'articolo 1 le cui caratteristiche dipendono dalle condizioni naturali, correlate alla vocazione vitivinicola.
2. All'atto del riconoscimento della denominazione e della
delimitazione dell'area viticola, le zone di produzione di cui al comma 1 possono comprendere, oltre al territorio indicato con la denominazione di origine, anche territori adiacenti o vicini, quando in essi esistono analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano praticamente le medesime tecniche colturali,purche' i vini prodotti e commercializzati da almeno un decennio abbiano uguali caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche.
3. Nell'ambito di una zona di produzione possono sussistere aree piu' ristrette, denominate sottozone, aventi specifiche caratteristiche ambientali o tradizionalmente note, designate con specifico nome geografico o storico-geografico, anche con rilevanza amministrativa, purche' espressamente previste e piu' rigidamente disciplinate nel disciplinare di produzione e purche' vengano associ- ate alla relativa denominazione di origine. Le sottozone delle DOC possono essere promosse a DOCG separatamente o congiuntamente alla DOC principale.
4. Le denominazioni di origine possono essere seguite,dopo la
dicitura DOCG o DOC da nomi di vitigni, menzioni specifiche, riferimenti a particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche del prodotto. Le predette menzioni aggiuntive devono essere previste dal disciplinare di produzione. Sull'uso dei nomi dei vitigni nella designazione e presentazione delle DOCG e delle DOC sono ammesse deroghe de giustificate da comprovati motivi storici ed economici e purche' previste dal disciplinare. L'impiego del nome di vitigno per i vini IGT deve essere approvato con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 17, ed e' solo ai nomi geografici di zone viticole di ampiezza rilevante.
Art. 5 Specifiche e menzioni
1. La specificazione "classico" e' riservata ai vini non spumanti della zona di origine piu' antica ai quali puo' essere attribuita una regolamentazione autonoma anche nell'ambito della stessa DOCG o DOC. per il Chianti classico questa zona storica e' quella delimitata con decreto interministeriale del 31 luglio 1932.
2. La menzione "riserva" e' attribuita ai vini non spumanti che siano stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento appositamente previsto dal disciplinare di produzione e, di norma, non inferiore a due anni. Il disciplinare,oltre ad altre eventuali modalita', deve stabilire l'obblico dell'indicazione dell'annata in etichetta e le regole del suo mantenimento in caso di tagli fra vini di annate di- verse.
3. La menzione "novello" e' riservata ai vini rispondenti alle condizioni, alle caratteristiche ed ai requisiti previsti in materia dalla legislazione italiana e della CEE.
4. Con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti le regioni interessate ed il Comitato nazionale di cui all'articolo 17, possono essere modificati i requisiti e le condizioni attualmente previste per l'utilizzazione delle menzioni aggiuntive, fatta eccezione per la specificazione "classico", ai fini dell'applicazione delle norme di recepimento della normativa della CEE o di particolari esigenze connesse all'evoluzione del settore.
Art. 6 Coesistenza dei vini diversi nell'ambito di una stessa denominazione di origine
1. E' consentito che piu' DOCG o DOC facciano riferimento allo
stesso nome geografico anche per contraddistinguere vini diversi, purchele zone di produzione degli stessi comprendano il territorio definito con detto nome geografico.
2. E' consentito che, nell'ambito di una denominazione di origine coesistano i vini diversi DOCG o DOC purche' i vini DOCG:
a) siano prodotti in sottozone o nell'intera area di una DOC
individuata con specifico nome geografico o siano prodotti con vitigni inclusi in distinto albo dei vigneti di cui all'articolo 15; le sottozone devono essere delimitate e regolamentate da disciplinari di produzione piu' restrittivi ed avere albi dei vigneti distinti;b) ovvero riguardino tipologie particolari derivanti da una
specifica piattaforma ampelografica o metodologia di elaborazione;c) ovvero riportino congiuntamente o disgiuntamente il nome
della zona e della sottozona o del vitigno, a seconda della disciplina specifica.
3. La menzione "vigna" seguita dal toponimo puo' essere utilizzata
soltanto nella presentazione e designazione dei vini DOCG e DOC ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo, definita nell'albo dei vigneti di cui all'articolo 15 e rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista all'articolo 16, a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente.
Art. 7 Zona di produzione di vini ad indicazione geografica tipica e cambiamento di classificazione
1. Le menzioni geografiche che definiscono le indicazioni geografiche tipiche devono essere utilizzate per contraddistinguere i vini aventi caratteristiche derivanti da zone di produzione, anche comprendenti le aree DOCG o DOC, normalmente di ampia dimensione viticola designate con il nome geografico relativo o comunque indicativo della zona in conformita' della normativa italiana e della CEE sui vini IGT. La zona di produzione di un vino IGT deve comprendere un ampio territorio viticolo che presenti uniformita' ambientale e conferisca caratteristiche omogenee al vino stesso, e per il quale sussista un interesse collettivo al riconoscimento del vino in esso prodotto.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste possono essere stabilite norme transitorie e deroghe aventi caratteristiche di eccezionalita', previo parere delle regioni interessate e del Comitato nazionale di cui all'articolo 17.
3. E' consentita la coesistenza in una stessa area di produzione di vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica, anche derivanti dagli stessi vigneti, a condizione che a cura dell'avente diritto venga operata annualmente, secondo le prescrizioni dei relativi disciplinari di produzione, la scelta vendemmiale riferita a ciascuna superficie iscritta separatamente ad ogni albo dei vigneti o ad ogni elenco delle vigne di cui all'articolo 15. Tale scelta puo' riguardare denominazioni di pari o inferiore livello, ricadenti nella stessa zona di produzione.
4. Nel caso sia stata operata la scelta vendemmiale ai sensi del comma 3, la resa massima di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), non puo' comunque superare il limite piu' restrittivo tra quelli stabiliti dai differenti disciplinari di produzione.
5. E' consentito successivamente, per i mosti e per i vini ottenuti, soltanto il passaggio dal livello di classificazione piu' elevato a quelli inferiori; da DOCG a DOC a IGT. Il declassamento puo' essere effettuato soltanto a cura del detentore, nel rispetto della regolamentazione CEE. Il cambiamento della denominazione deve, per ciascuna partita, essere comunicato all'ufficio dell'Ispettorato repressione frodi competente per territorio, prima della relativa annotazione obbligatoria nei registri.
6. I nomi geografici o parte di essi e le sottozone usati per designare vini DOCG o DOC non possono comunque essere usati per designare vini IGT.
7. La possibilita' di utilizzare nomi corrispondenti a frazioni o comuni o zone amministrativamente definite o sottozone, localizzati all'interno della zona di produzione dei vini DOCG o DOC, e' consentita per le produzioni classificate nelle DOCG o DOC, a condizione che sia espressamente prevista una lista positiva nei disciplinari di produzione dei singoli vini di cui trattasi e deve avvenire nel rispetto delle condizioni e delle modalita' stabilite con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
8. Il taglio tra due o piu' mosti o vini DOCG, DOC o IGT diversi comporta la perdita del diritto all'uso della denominazione di origine per il prodotto ottenuto che puo' tuttavia essere classificato come vino IGT qualora ne abbia le caratteristiche.
9. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su parere delle regioni interessate, sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 17, puo' essere autorizzato in via transitoria, per un periodo non superiore a cinque anni, l'uso di una IGT gia' riconosciuta collegata al nome di nuovi vitigni, per i quali sia stata presentata la richiesta di riconoscimento a livello di vitigni raccomandati o autorizzati. Qualora detti vitigni siano stati autorizzati dalla CEE, l'uso della relativa IGT diviene definitivo.
Capo II. Riconoscimento e modalita' di gestione dei riferimenti geografici
Art. 8 Riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche. Approvazione dei disciplinari di produzione
1. Le DOCG sono riservate ai vini gia' riconosciuti DOC da almeno cinque anni che siano ritenuti di particolare pregio, in relazione alle caratteristiche qualitative intrinseche,rispetto alla media di quelle degli analoghi vini cosi classificati, per effetto dell'incidenza di tradizionali fattori naturali, umani e storici e che abbiano acquisito rinomanza e valorizzazione commerciale a livello nazionale ed internazionale.
2. Le DOC e le IGT sono riservate alle produzioni di cui
all'articolo 1 che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti, per ciascuna di esse, nei relativi disciplinari di produzione.
3. Il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche e la delimitazione delle rispettive zone di produzione vengono effettuati contestualmente all'approvazione dei relativi disciplinari di produzione, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste previo conforme parere del Comitato nazionale di cui all'articolo 17, sentite le regioni interessate.
4. Le DOCG e le DOC possono essere precedute da un nome geografico
piu' ampio, anche di carattere storico, tradizionale o amministrativo. I singoli vini conservano la loro identita' e la possibilita' di tale utilizzazione deve essere espressamente approvata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su conforme parere della regione interessata, sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 17
5. Il riconoscimento di DOCG deve prevedere una disciplina
viticola ed enologica di norma piu' restrittiva rispetto a quella della DOC e progressiva con il passaggio a sottozone od a comuni.
6. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 fissa la data di entrata in vigore delle norme contenute nel disciplinare di produzione e puo', se necessario, prevedere disposizioni di carattere transitorio.
7) L'uso delle DOCG e delle DOC non e' consentito per i vini
ottenuti sia totalmente che parzialmente da vitigni che non siano stati classificati fra i raccomandati e gli autorizzati o che derivino da ibriti interspecifici tra la Vitis vinifera ed altre spe- cie americane od asiatiche.
8. E' altresi' vietato su tutto il territorio italiano impiegare le uve da tavola per ottenere vini a denominazione di origine o a indicazione geografica tipica.
9. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche
tipiche decadono quando il relativo vino e' addizionato all'estero da altro vino in qualsiasi misura e di qualsiasi provenienza, anche se tale pratica e' ammessa dalla normativa del Paese nel quale si effettua o nel quale il prodotto ottenuto e' imbottigliato.
Art. 9 Revoca del riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche
1. Il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche puo' essere revocato;
a) quando la DOCG, la DOC o la IGT non sia stata attivata entro il triennio successivo alla data di entrata in vigore delle norme contenute nel disciplinare di produzione;
b) quando per cinque anni consecutivi i produttori iscritti
all'albo dei vigneti di cui all'articolo 15 non abbiano presentato denunce di produzione delle uve ai sensi dell'articolo 16 o nel complesso della zona vi sia stata una scarsa utilizzazione della denominazione, e, di norma, quando essa sia stata inferiore al 35 per cento della superficie iscritta all'albo per le DOCG ed inferiore al 15 per cento per le DOC; dal computo di dette percentuali sono esclusi i vigneti iscritti all'albo che da almeno tre anni consecutivi non siano stati oggetto di denuncia di produzione delle uve e che devono pertanto essere cancellati dall'albo dei vigneti;c) quando per tre anni consecutivi non siano rispettati i
disciplinari di produzione, in ordine ai parametri previsti, per piu' del 50 per cento dei vigneti iscritti agli albi dei vigneti o agli elenchi delle vigne di cui all'articolo 15; a tal fine, il Comitato nazionale di cui all'articolo 17 e' autorizzato a promuovere i controlli da effettuarsi da parte degli uffici dell'ispettorato repressione frodi e delle regioni competenti per territorio.
2. La revoca di una denominazione di origine, quando si
verifichino una o piu' delle condizioni di cui al comma 1, e' disposta con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste previo parere della regione competente e del Comitato Nazionale di cui all'articolo 17. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce, con proprio decreto, le norme occorrenti per la salvaguardia delle situazioni da considerare conformi a provvedimenti ed atti pregressi.
3. I terreni vitati gia' iscritti all'albo dei vigneti per vini
della denominazione di origine revocata, ove ne sussistano le condizioni, possono, su richiesta degli interessati, essere iscritti all'albo di altra denominazione di origine o nell'elenco delle vigne per vini di una indicazione geografica tipica.
4. In caso di produttori responsabili di frodi riguardanti
l'origine del prodotto o di sofisticazioni vinicole o di impianti illegittimi, il giudice che accerta il fatto puo' disporre la sopensione da uno a tre anni o la revoca dell'uso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, con la conseguente cancellazione dagli albi dei vigneti o dagli elenchi delle vigne e dagli imbottigliatori di cui all'articolo 11.
In casi di particolare gravita', il giudice puo' d'ufficio o su istanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, procedere in via cautelare alla sospensione a tempo determinato dell'uso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche ed alla conseguente sospensione dell'iscrizione agli albi dei vigneti, agli elenchi delle vigne ed agli albi degli imbottigliatori.
Art. 10 Disciplinari di produzione
1. Nei disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC, proposti dai consorzi volontari autorizzati di cui all'articolo 19, comma 3, ovvero dagli interessati, ed approvati col decreto del Ministro della agricoltura e delle foreste di cui all'articolo 8, comma 3, devono essere stabiliti;
a) la denominazione di origine;
b) la delimitazione della zona di produzione delle uve; sono
esclusi i territori non vocati alla qualita'; tali esclusioni sono verificate da una Commissione nazionale di cui all'articolo 17, coadiuvata dagli organismi tecnici e, ove esistenti, dai comitati vitivinicoli delle regioni competenti;c) la resa massima di uva e di vino ad ettaro, sulla base dei
risultati quantitativi e qualitativi del quinquennio precedente, di un documentato parere tecnico della regione competente; i limiti di resa di uva e di vino ad ettaro possono essere differenziati per varieta', sottozone, comuni e frazioni. La tolleranza massima di detti limiti di resa non puo' superare il 20 per cento, oltre il quale tutta la produzione decade dalla denominazione piu' elevata e puo' rientrare, ove ne sussistano le condizioni, in quella sottostante oppure in una IGT corrispondente, su rivendicazione espressa dal produttore ai sensi dell'articolo 16, comma 1. Tale esubero della resa del 20 per cento non puo' essere commercializzato come vino DOCG o DOC. Le regioni,su proposta dei consorzi volontari di cui all'articolo 16, comma 3, e dei consigli interprofessionali di cui all'articolo 20 e sulla base di controlli effettuati dal competente ufficio dell'ispettorato repressione frodi sulla compatibilita' tra titolo alcolometrico volumico minimo naturale e produzione unitaria di uva, possono annualmente aumentare sino ad massimo del 20 per cento le rese massime di uva e di vino stabilite dal disciplinare, ma solo in annate climaticamente favorevoli. Nelle annate sfavorevoli, le regioni devono ridurre le rese massime consentite sino al limite reale dell'annata, sempre sulla base di dati oggettivi forniti dai competenti uffici dell'ispettorato repressione frodi. Su proposta dei predetti consorzi volontari delegati e consigli interprofessionali, la regione puo' annualmente ridurre la resa ad ettaro di vino classificabile come vino DOCG o DOC, per consenguire l'equilibrio di mercato. Per i nuovi impianti relativi alla produzione di vini DOCG e' obblicatorio prevedere la densita' minima di ceppi per ettaro;d) il titolo alconometrico volumico minimo naturale potenziale delle uve alla vendemmia, sulla base dei risultati del precedente decennio, distinto per vitigno, sottozona, comune e frazione, avuto riguardo delle norme previste dalla CEE per le zone viticole comunitarie per quanto attiene i VQPRD (DOCG-DOC) ed i vini da tavola (IGT); nell'ambito di uno stesso territorio, detto titolo naturale deve essere progressivamente piu' elevato per i vini IGT, DOC e DOCG; nel rispetto dei regolamenti della CEE, le regioni possono annualmente consentire un titolo alconometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito dal disciplinare;
e) le caratteristiche fisico-chimiche ed orgonolettiche del
vino, nonche' il titolo alconometrico volumico minimo richiesto al consumo;f) le condizioni di produzione ed in particolare le
caratteristiche naturali dell'ambiente, quali il clima, il terreno, la giacitura, l'altidudine, l'esposizione, nonche' la composizione ampelografica dei vigneti destinati alla produzione delle uve nell'ambito dei vitigni raccomandati e autorizzati, la densita' di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura, il divieto di pratiche di forzatura;g) le modalita' dell'esame chimico organolettico prescritto
dalla CEE per tutti i VQPRD e quelle del successivo esame
organolettico, partita per partita, nella fase dell'imbottigliamento;h) l'eventuale periodo minimo di invecchiamento in recipienti di
legno e di affinamento in bottiglia;i) l'eventuale imbottigliamento in zone delimitate;
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste possono essere stbiliti ulteriori elementi da includere facoltativamente nei disciplinari.
3. I disciplinari possono essere modificati su documentata istanza degli organismi interessati, alla quale deve essere allegata la bozza di nuovo disciplinare, nonche' su proposta della regione competente o del Comitato nazionale di cui all'articolo 17.
4. Le richieste di modifica devono essere corredate;
a) da una perizia giurata redatta da esperti particolarmente competenti in materia o da un documentato parere della regione competente, qualora le richieste riguardino la zona di produzione, la resa di vino per ettaro, la base ampelografica, il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve, le forme di allevamento, le tecniche colturali ed enologiche. La perizia giurata o il parere tecnico della regione competente devono far riferimento a dati sperimentali di almeno cinque anni di ricerche ed attestare l'obiettivita' e la validita' della richiesta;
b) da un'analisi chimico-fisica che attesti l'assenza di influenze negative su campioni di vini ottenuti nel rispetto delle modifiche richieste;
c) da un'analisi orgonolettica, corredata da apposita relazione della commissione di degustazione competente per territorio di cui all'articolo 13, comma 2, che attesti il miglioramento organolettico del prodotto ovvero la sussistenza dei requisiti richiesti allo stesso livello medio dei vini gia' prodotti, sempre su campioni di vini ottenuti nel rispetto delle modifiche richieste;
d) dal parere della regione interessata.
5. Il Comitato nazionale di cui all'articolo 17 ha facolta' di nominare commissioni, composte da membri del Comitato stesso e da esperti esterni, per effettuare le verifiche necessarie ai fini delle modifiche proposte.
6. Per la richiesta di modifiche ai disciplinari di produzione si osservano le disposizioni previste per il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche.
7. Nei disciplinari di produzione dei vini IGT, approvati col decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di cui all'articolo 8, comma 3, sono stabiliti;
a) l'indicazione geografica e gli eventuali nomi di vitigni o menzioni aggiuntive;
b) la delimitazione della zona di produzione delle uve;
c) i vitigni che concorrono alla formazione della piattaforma ampelografica;
d) le tipologie enologiche, ivi comprese quelle relative al colore;
e) la resa massima di uva per ettaro;
f) il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve;
g) la gradazione alconometrica minima al consumo del vino;
h) la resa uva-vino;
i) le eventuali pratiche correttive autorizzate.
Art. 11 Albo degli imbottigliatori
1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottigliatori di ciascun vino DOCG, DOC e IGT.
Art. 12 Modalita' e procedure per il riconoscimento delle DOCG, DOC e IGT
1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della stessa legge n. 400 del 1988, il contenuto delle domande e le procedure per il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle approvazioni geografiche tipiche e di approvazione o modifica dei relativi disciplinari di produzione, nonche' le modalita' ed i termini di presentazione.
2. Per l'espressione del parere sull'approvazione o la revoca delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, ovvero sulla modifica dei disciplinari di produzione,e' richiesta la maggioranza dei tre quarti dei presenti del Comitato nazionale di cui all'articolo 17.
Capo III. Analisi chimico-fisica ed esame organolettico
Art. 13 Analisi chimico-fisica ed esame organolettico
1. I vini prodotti nel rispetto delle norme previste per la designazione e presentazione delle DOCG e delle DOC, e degli specifici disciplinari di produzione, nella fase della produzione, secondo le norme CEE,ai fini dell'utilizzazione delle rispettive denominazioni di origine, devono essere sottoposti ad una preliminare analisi chimico-fisica e ad un esame organolettico. Per i vini DOCG, inoltre, l'esame organolettico deve essere ripetuto,partita per partita,nella fase dell'imbottigliamento. La certificazione positiva dell'analisi e dell'esame e' condizione per l'utilizzazione dell DOCG e della DOC.
2. L'analisi chimico-fisica di cui al comma 1 e' effettuata, su richiesta degli interessati, dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; l'esame organolettico di cui allo stesso comme 1 e' effettuato, su richiesta degli interessati da presentare alla suddetta camera di commercio, da apposite commissioni di degustazione istituite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura detentrice degli albi dei vigneti ai sensi dell'articolo 15.
3. Le commissioni di cui al comma 2 devono essere composte da tecnici ed esperti degustatori in rappresentanza delle categorie professionali interessate alla produzione e commercializzazione dei vini, scelti nell'ambito di appositi elenchi tenuti dalle camere di commercio, industria,artigianato e agricoltura. Esse durano in carica per un periodo di tre anni;i relativi componenti possono essere riconofermati.
4. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste istituisce con proprio decreto, presso il Comitato nazionale di cui all'articolo 17, commissioni di appello incaricate della revisione delle risultanze degli esami organolettici rispettivamente per l'Italia settentrionale, per l'Italia centrale e per l'Italia meridionale ed insulare.
5. I giudizi delle commissioni di appello sono definitivi.
6. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su parere conforme del Comitato nazionale di cui all'articolo 17, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e' adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della stessa legge n. 400 del 1988, il regolamento per la disciplina delle operazioni di prelievo dei campioni e degli esami analitico-organolettici, nonche' per il funzionamento delle commissioni di degustazione istituite presso le camere di commercio,industria, artigianato ed agricoltura e di quelle di appello, stabilendo anche i termini per l'effettuazione dei prelievi e degli esami.
7. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, con apposito decreto, emana norme riguardanti i controlli cui devono essere sottoposti i vini italiani prima di essere esportati e quelli presenti sul mercato estero. Con lo stesso decreto sono stabilite le occorrenti misure per la protezione delle denominazioni di origine dalle imitazioni e dalle usurpazioni che possono verificarsi all'estero.