Sez. 5 - , Sentenza n. 14981 del 15/07/2020 (Rv. 658205 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE | Accertamento standardizzato - Contraddittorio con il contribuente - Necessità - Accertamento in sede amministrativa - Oneri del contribuente e dell'Ufficio - Riparto - Giudizio tributario - Contribuente - Eccezioni formulate in sede amministrativa - Natura vincolante - Esclusione - Facoltà di prova anche a mezzo di presunzioni semplici - Disponibilità - Mancata risposta all'invito al contraddittorio - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE
Nell'accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore assume rilievo centrale l'obbligatorietà del contradditorio endoprocedimentale, che consente l'adeguamento degli "standards" alla concreta realtà economica del contribuente; l'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità delle elaborazioni statistiche al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone delle più ampie facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa: in tal caso, però, egli assume le conseguenze della propria inerzia, in quanto l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli "standards", dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2728, DPCM 29/01/1996, DPR 16/09/1996 num. 570 art. 1, Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 181 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 62, Legge 29/10/1993 num. 427 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)